DECRETO LEGISLATIVO

Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Numero 463 Anno 1997 GU 03.01.1998 Codice 097G0496

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Versamenti unitari di tributi predeterminati

Comma 2

Gli enti impositori diversi dallo Stato comunicano al contribuente, ogni anno con un unico avviso, l'importo da versare con riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati.


Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi erariali di importo predeterminato per i quali e' comunicato al contribuente, con un unico avviso, l'importo dovuto con riferimento al medesimo anno.


L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene l'indicazione, per ciascun tributo, della base imponibile e di ogni altro elemento posto a base della determinazione dell'ammontare richiesto.


Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per quanto riguarda i tributi regionali e locali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in ordine ai singoli tributi di cui ai commi 1 e 2, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con gli stessi regolamenti puo' essere prevista l'emissione di un unico avviso, anche con riferimento ai tributi spettanti a enti impositori diversi e ai contributi dovuti dal medesimo soggetto.


Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448))


Art. 3

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Comma 1

Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali

Comma 2

La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' stabilita con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio. ((In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,)) i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalita', di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick


Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Procedure telematiche, modello unico informatico e Autoliquidazione). ))

Comma 2

((


Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.


Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica.


In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.


Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.


))


Art. 3-ter

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Comma 1

Procedure di controllo sulle autoliquidazioni.

Comma 2

Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di ((sessanta giorni)) dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.


Art. 3-quater

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Comma 1

(( (Modifica alla normativa in materia di imposta di registro). ))

Comma 2

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Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso .


))


Art. 3-quinquies

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Comma 1

(( (Modifiche alla disciplina dellimposta di bollo). ))

Comma 2

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Art. 3-sexies

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Comma 1

(( (Disposizioni di attuazione).))

Comma 2

((


Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis.


))