I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applichera' anche nei territori annessi con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.
Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto e col nuovo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95.
Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I. - Disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari.
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A modificazione di quanto e' disposto dal Codice civile italiano, il diritto di proprieta' e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario.
Parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.
I diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati.
Art. 3
#Comma 1
Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili non puo' farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredita' o di legato rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo.
Nessun diritto puo' essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredita' o di legato, la proprieta' o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformita' del comma precedente.
Art. 4
#Comma 1
((Fermo il disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile, non puo' essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario)).
Art. 5
#Comma 1
((Chi pretende di avere acquistato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, puo' ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso)).
Chi pretende di avere conseguito per prescrizione la liberazione di un immobile o di un altro diritto reale da un vincolo iscritto nel libro fondiario puo' ottenerne la cancellazione sulla base di una sentenza passata in giudicato, che riconosca l'estinzione del vincolo.
Restano pero' salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione o cancellazione, o all'annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'iscrizione o la cancellazione.
Art. 6
#Comma 1
Se lo stesso immobile e' stato successivamente alienato a piu' persone, ne acquista la proprieta' chi prima ha domandato l'iscrizione nel libro fondiario.
Agli effetti dell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprieta' o di altri diritti reali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume, fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunque opponga un diritto non iscritto.
Art. 7
#Comma 1
((L'opponibilita' ai terzi delle cause di invalidita' o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, e' regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.
Non sono percio' applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto e' disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa)).
Art. 8
#Comma 1
((Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilita' del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile e' regolata dalle norme de codice civile.
Si applicano altresi' le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti)).
Art. 9
#Comma 1
((Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.
In questo caso resta salva la responsabilita' del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa e' libera da oneri o da diritti altrui)).
Art. 10
#Comma 1
((L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non rinnovata ai termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 16 giugno 1932, n. 714, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1673, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1934 il termine del 30 giugno 1932, stabilito dall'art. 10, comma 2°, del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nonche' del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512".
Art. 11
#Comma 1
((Coloro che, in virtu' delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.
Sono inoltre obbligati, con la responsabilita' indicata nel comma precedente:
a) il curatore dell'eredita' giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;
b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui e' chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;
c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;
e) il commissario governativo a societa' cooperative nominato ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;
f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato ai sensi dell'articolo 592 del codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;
g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'articolo 2417 del codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.
Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario)).
Art. 12
#Comma 1
Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo
In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprieta' o di altri diritti reali su beni immobili, ferme pero' le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto e' disposto dall'articolo II del presente decreto e ((dall'articolo 20, lettere g) ed h), limitatamente, per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione)), della legge generale sui libri fondiari, nonche' gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.
Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni.
Comma 2
TITOLO II. - Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato.
Art. 13
#Comma 1
Chiunque vanti diritti ereditari puo', mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si e' aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualita' di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore. (6) ((7))
Se la successione si e' aperta fuori dei territori indicati nell'art. 1, il certificato di eredita' deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo, dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi. (6) ((7))
Ove nell'eredita' siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato e' obbligatoria. (6) ((7))
Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredita' e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 162, comma 1) che "Negli articoli 13, primo, secondo e terzo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Art. 13-bis
#Comma 1
((Se il chiamato ha accettato l'eredita', il certificato di cui all'articolo precedente puo' essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse)).
Art. 14
#Comma 1
((Se la domanda e' proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.
Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere)).
Art. 15
#Comma 1
((Se il certificato e' chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto)).
Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti piu' prossimi.
((Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere)).
Art. 16
#Comma 1
Il tribunale in composizione monocratica assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; puo' indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente. (6) ((7))
Il tribunale in composizione monocratica puo' disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti piu' idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze. (6) ((7))
Il richiedente, se giura il falso, e' punito a termini dell'articolo 371 del codice penale.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Art. 17
#Comma 1
Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato. (6) ((7))
Se e' pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, fara' menzione espressa della pendenza di lite.
I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facolta' di sostituirli con copia autentica.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Art. 18
#Comma 1
((Se vi sono piu' eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.
Se il certificato e' stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti)).
Art. 19
#Comma 1
Se risulta che l'erede e' stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero che il testatore gli ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei legati, il tribunale in composizione monocratica deve farne espressa menzione nel certificato. (6) ((7))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Art. 20
#Comma 1
Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato. (6) ((7))
La revoca del certificato e' comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Art. 21
#Comma 1
((Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualita' di erede.
Non puo' essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto)).
Art. 22
#Comma 1
Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, puo' chiedere, mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente secondo le norme dell'art. 13, il rilascio di un certificato sull'acquisto del legato medesimo. (6) ((7))
A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtu' del quale egli vanta il suo diritto.
Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve sentire gli eredi. (6) ((7))
Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al certificato di eredita'.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Art. 23
#Comma 1
Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica e' regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili. (6) ((7))
La cancelleria deve comunicare all'ufficio del registro del luogo ove si e' aperta la successione, copia dei certificati di eredita' e di legato rilasciati dal tribunale in composizione monocratica. (6) ((7))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Art. 24
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto e quelle del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo, entreranno in vigore contemporaneamente ai codici e alle leggi estesi ai territori indicati nell'art. 1 col R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 28 marzo 1929 - Anno VII.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - ROCCO.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, Registro 283, foglio 124. - FERZI.