DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Numero 637 Anno 1972 GU 11.11.1972 Codice 072U0637

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Oggetto dell'imposta

Comma 2

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.
L'imposta si applica anche nei casi di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
Agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche la costituzione di un diritto reale di godimento.


Art. 2

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Comma 1

Estensione territoriale dell'imposta

Comma 2

L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero.
Se al momento dell'apertura della successione o al momento della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato
l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
Agli effetti del comma precedente si considerano esistenti nello
Stato:
1) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
2) le azioni o quote di societa' costituite nello Stato, o aventi quivi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa;
3) le obbligazioni e gli analoghi titoli in serie emessi nello Stato e quelli emessi all'estero che si trovano nello Stato;
4) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
5) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie quando il debitore, il trattario o l'emittente sia residente nello Stato;
6) i crediti garantiti su un bene esistente nello Stato fino a concorrenza del valore del bene medesimo, indipendentemente dalla residenza del debitore;
7) i beni viaggianti nel territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione;
8) gli altri beni che si trovano nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.


Art. 3

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Comma 1

Esenzioni

Comma 2

Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'.
I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalita' di cui al comma medesimo.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed e' tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita'.


Art. 4

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Comma 1

Aliquote

Comma 2

L'imposta e' commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente decreto, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tariffa stessa.


Art. 5

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Comma 1

Soggetti passivi

Comma 2

L'imposta e' dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed e' determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli articoli 6 e seguenti e dell'art. 55.


Comma 3

TITOLO SECONDO - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI Capo I DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6

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Comma 1

Determinazione dell'imposta

Comma 2

L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono piu' eredi e legatari l'imposta e' ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
Se l'erede o legatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del defunto la imposta di cui al comma precedente e' aumentata dell'importo risultante dalla applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore della quota di eredita' o del legato.
Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonche' gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.
La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge e' elevato a dieci milioni. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 17 dicembre 1986, n.880, ha disposto (con l'art. 4, comma 1), che "Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' elevato a 40 milioni di lire".


Art. 7

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Comma 1

Base imponibile

Comma 2

Il valore globale dell'asse ereditario netto e' costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni del capo II, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili, diminuita dall'ammontare degli oneri diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 32.
In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi a seguito della chiusura del fallimento.
Il valore delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote il valore globale dell'asse ereditario e' maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, comprese quelle che si presumono tali ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 fatte dal defunto agli eredi e legatari. Il valore delle singole quote o dei singoli legati e' maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore delle donazioni fatte ai singoli eredi o legatari. Il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro e' determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell'apertura della successione.


Art. 9

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Comma 1

Beni trasferiti negli ultimi sei mesi

Comma 2

Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto.
La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa esercitata dal defunto.
Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II, deve essere detratto l'ammontare:
a) dei crediti sorti in dipendenza della alienazione o costituzione, purche' indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36;
b) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione o che, anteriormente all'apertura della successione, siano stati rivenduti ovvero siano stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
c) delle somme impiegate, successivamente al trasferimento, nell'estinzione di passivita' risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, nonche' di debiti tributari;
d) delle somme erogate per spese di malattia nonche' per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire ((un milione)) per l'autore della successione e di lire ((cinquecentomila)) per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione.
Per i conferimenti in societa' e per le permute, dal valore dei beni conferiti o alienati si detrae quello delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti, sempreche' siano stati indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36.
L'amministrazione finanziaria puo' provare, secondo le norme del codice civile, la simulazione degli atti di trasferimento posti in essere anteriormente agli ultimi sei mesi di vita dell'autore della successione. Le scritture private non autenticate si considerano poste in essere nel momento in cui hanno acquistato data certa a norma del codice civile.


Art. 10

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Comma 1

Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario

Comma 2

Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria:
1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
2) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome;
3) le cose mobili indicate come appartenenti al defunto negli elenchi previsti nel terzo comma dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Il contenuto di cassette o di plichi intestati a piu' persone si presume di proprieta' comune in parti uguali.
((Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22)).


Art. 11

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Comma 1

Beni non compresi nell'attivo ereditario

Comma 2

Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
1) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando sia provato che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 9.
La prova puo' essere fornita soltanto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura che abbia acquistato data certa a norma del codice civile;
2) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione, quando la prova della alienazione sia data con l'atto autentico o la girata autenticata di cui agli articoli 2022 e 2023 del codice civile, salvo sempre il disposto dell'art. 9;
3) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 2 AGOSTO 1982, N.512));
4) le indennita' di cui agli articoli 1751 e 2122 del codice civile;
5) le indennita' corrisposte da istituti ed enti di diritto pubblico in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie;
6) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;
7) i crediti che il contribuente dichiari di dubbia esigibilita' qualora il contribuente stesso abbia notificato ai debitori l'invito ad assolvere, per suo conto, l'imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento;
8) i crediti dichiarati inesigibili o di dubbia esigibilita' se vengono ceduti allo Stato.
((Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:
a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario.
L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.
Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.
Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.
L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori))
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Art. 12

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Comma 1

Passivita' deducibili

Comma 2

Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese per infermita' e funerarie.
La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli.


Art. 13

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Comma 1

Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito

Comma 2

Si considerano esistenti alla data di apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione e quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi.
I debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari si considerano esistenti alla data di apertura della successione se anteriormente alla data stessa siano stati annotati nelle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, qualora il debitore non sia obbligato alla tenuta di scritture contabili, in quelle del trattario o del prenditore.
La disposizione del comma precedente vale anche per gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi negli ultimi dodici mesi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario.
L'ammontare degli assegni emessi dal defunto e' computato in diminuzione di quello degli accreditamenti effettuati sullo stesso conto a condizione che l'assegno sia stato presentato al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione e che l'avvenuto pagamento risulti da un estratto, redatto dallo istituto di credito o da un notaio sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto nelle scritture contabili obbligatorie dell'istituto, dal quale risulti l'integrale svolgimento del conto nei dodici mesi anteriori all'apertura della successione.
L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione, in originale o in copia autenticata, degli assegni o di alcuni degli assegni indicati nell'estratto.


Art. 14

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Comma 1

Norme relative a particolari categorie di debiti

Comma 2

I debiti inerenti all'esercizio di imprese ((o di attivita' professionale)), ove non risultino nei modi indicati nell'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non e' obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore.
I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi a contributi obbligatori, sono deducibili fino alla concorrenza dell'importo dovuto al momento dell'apertura della successione indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
I debiti verso lo Stato o gli enti pubblici territoriali e quelli verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonche' i debiti tributari il cui presupposto di fatto si sia verificato anteriormente alla data stessa, sono ammessi in deduzione anche se accertati in data posteriore.


Art. 15

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Comma 1

Limiti alla deducibilita' dei debiti

Comma 2

Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto garanzia reale su beni non compresi nell'attivo ereditario. Se i detti beni sono soltanto in parte compresi nell'attivo ereditario la deduzione e' ammessa in misura proporzionale.
Per i debiti derivanti da atti posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano inerenti all'esercizio di impresa, la deduzione e' ammessa se e nei limiti in cui il relativo importo sia stato impiegato o erogato nei modi indicati nell'art. 9.
Per i debiti assunti anteriormente agli ultimi sei mesi di vita del defunto l'amministrazione finanziaria puo' dimostrare la simulazione del relativo atto.
I debiti risultanti da scritture private non autenticate si intendono assunti nel momento in cui la scrittura ha acquistato la data certa a norma del codice civile.


Art. 16

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Comma 1

Dimostrazione dei debiti

Comma 2

La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione:
1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali;
2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario, per i debiti cambiari;
3) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
4) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti.
Ai fini della deduzione l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione deve essere attestata da una dichiarazione firmata da uno degli eredi nonche' dai creditori del defunto o loro aventi causa.
Per i debiti di lavoro la dichiarazione puo' anche essere firmata da uno degli eredi soltanto. Le firme devono essere autenticate.
Per i debiti verso aziende o istituti di credito deve essere inoltre prodotto un certificato dal quale risultino i rapporti debitori o creditori in atto con il defunto alla data di apertura della successione.
I documenti previsti nei commi precedenti possono essere prodotti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36, ma non oltre tre anni dalla data di apertura della successione.
Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti di cui al terzo comma dell'art. 14, se il provvedimento definitivo o la liquidazione siano successivi all'apertura della successione, i documenti richiesti ai fini della deduzione devono essere prodotti entro sei mesi dal giorno in cui il provvedimento o la liquidazione sono divenuti definitivi.
Se la dimostrazione delle passivita' risulta insufficiente l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla richiesta.


Art. 17

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Comma 1

Spese mediche e spese funerarie

Comma 2

Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano gia' state considerate ai sensi degli articoli 9 e 15, sono ammesse in deduzione quando risultino da regolari quietanze anche di data anteriore all'apertura della successione.
Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire cinquecentomila. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 17 dicembre 1986, n.880, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto, e' elevato a 2 milioni di lire".


Art. 18

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Comma 1

Riduzione dell'imposta

Comma 2

Se due successioni aventi per oggetto gli stessi beni si aprono a distanza di tempo non superiore a cinque anni l'imposta relativa alla seconda e' ridotta in funzione inversa del tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno.
Se in una delle due successioni sono compresi beni non facenti parte dell'altra, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni compresi in entrambe le successioni.
La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche se il precedente trasferimento e' avvenuto per donazione.
((E' altresi' ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreche' l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.
L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.
Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.
Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.
L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.
L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori))
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Art. 19

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Comma 1

Detrazione di altre imposte

Comma 2

Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a) l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso;
b) le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i cinquanta milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte della imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato. ((4))
Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocita' di trattamento.


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 17 dicembre 1986, n.880, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera b), del suddetto decreto, e' elevato a 100 milioni di lire".


Comma 3

Capo II - VALORE VENALE

Art. 20

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Comma 1

Beni immobili e diritti reali immobiliari

Comma 2

((Il valore venale dei beni immobili compresi nello attivo ereditario e' determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni)).
Il valore della proprieta' gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione e' costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.
Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione e' determinato a norma del successivo art. 23, assumendo come annualita' l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.
Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari al ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma o al valore dei beni dovuti dallo enfiteuta per l'affrancazione.


Art. 21

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Comma 1

Aziende, navi e aeromobili

Comma 2

Il valore venale dell'azienda e' costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passivita' risultanti da scritture contabili regolarmente tenute e obbligatorie a norma di legge o da atti aventi data certa ai sensi del codice civile.
Il valore venale delle navi o delle imbarcazioni e degli aeromobili, che non facciano parte di un'azienda, e' desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi precedenti si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.


Art. 22

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Comma 1

Azioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali

Comma 2

Il valore venale delle azioni, obbligazioni e altri titoli ammessi alla quotazione di borsa e' quello che risulta, secondo i listini della borsa piu' vicina, dalla ultima quotazione maggiorata dei dietimi eventualmente maturati ovvero, se piu' recente, dall'ultimo prezzo di compenso. Se nel semestre precedente la apertura della successione non vi sia stata quotazione ne' prezzo di compenso si applicano le disposizioni del comma successivo.
Per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di societa' non azionarie il valore venale e' determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della societa'. Per le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso non ammessi alla quotazione si ha riguardo al tasso di interesse e alla solvibilita' dell'emittente.
In caso di usufrutto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.


Art. 23

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Comma 1

Rendite e pensioni

Comma 2

Il valore venale della rendita e' costituito:
a) dal ventuplo dell'annualita', se la rendita e' perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo della annualita', se la rendita e' a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando la annualita' per il coefficiente, applicabile secondo la tabella allegata al presente decreto, in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma precedente, tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari.
Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore e'
determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di
cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata a norma della lettera b) del primo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.


Art. 24

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Comma 1

Crediti

Comma 2

Il valore venale dei crediti e' costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturati.
Per i crediti infruttiferi che scadano almeno dopo un anno dalla data del trasferimento il valore e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.


Art. 25

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Comma 1

Altri beni

Comma 2

Per i beni e i diritti diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti si assume come valore venale quello indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'art. 36.


Art. 26

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Comma 1

Accertamento di maggior valore

Comma 2

L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica.
Ai fini del comma precedente l'amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22.
L'avviso e' notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali.
Il contribuente puo' ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai Fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. (4)((6))
I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto. (4)


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 17 dicembre 1986, n.880 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che ai fini delle disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni rispettivamente aperte o poste in essere dal 1 luglio ai 31 dicembre 1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni aperte da tale data".


Art. 27

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Comma 1

Determinazione del valore venale per adesione

Comma 2

Prima che la rettifica di cui all'articolo precedente sia divenuta definitiva il valore venale dei beni e dei diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 puo' essere determinato con l'adesione di tutti gli eredi e legatari mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dai contribuenti o da chi li rappresenta, nel quale devono essere indicati, a pena di nullita', il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione.
Quando l'imponibile e' stato definito con la adesione del contribuente, questi non puo' ricorrere contro la rettifica; se il ricorso e' stato gia' proposto il giudizio si estingue.


Comma 3

Capo III - NORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Art. 28

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Comma 1

Disposizioni testamentarie

Comma 2

Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonche' agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari purche' risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.


Art. 29

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Comma 1

Disposizioni testamentarie sottoposte a condizione

Comma 2

Se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva l'imposta si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito, salvo procedere, nel caso di avveramento della condizione, all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede subentrante.
Se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione sospensiva, l'imposta si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili che e' soggetto alla imposta minore, salvo procedere al recupero della maggiore imposta qualora l'eredita' venga devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.
Per il legato sottoposto a condizione sospensiva la imposta si applica come se il legato non fosse stato disposto, salvo applicare l'imposta sul legato se la condizione si verifica; per quello sottoposto a condizione risolutiva l'imposta si applica nei confronti del legatario, salvo procedere all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede in caso di avveramento della condizione.
Quando l'avveramento o il mancato avveramento della condizione rende necessario procedere nuovamente all'applicazione dell'imposta, questa si applica in base al valore che i beni avevano al momento della apertura della successione.


Art. 30

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Comma 1

Disposizioni a favore di nascituri

Comma 2

Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri, si considerano sottoposte a condizione sospensiva, considerando come chiamato un solo nascituro tra quelli soggetti ad aliquota minore.
L'imposta deve essere riliquidata alla nascita di ogni nuovo erede o legatario o quando, essendo divenuta impossibile la nascita, l'imposta gia' liquidata risulti diversa da quella effettivamente dovuta.


Art. 31

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Comma 1

Sostituzione fedecommissaria

Comma 2

Nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile l'imposta e' applicata nei confronti dell'istituto su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.
Alla morte del primo chiamato, ferma restando la imposta applicata nei confronti dell'istituto, si procede all'applicazione dell'imposta nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data di apertura della successione.
Quando la devoluzione non ha luogo si procede a nuova liquidazione dell'imposta nei confronti dell'istituto in base al valore della piena proprieta' dei beni alla data di apertura della successione, deducendo la imposta precedentemente pagata.


Art. 32

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Comma 1

Presunzione di legato

Comma 2

Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono di sua proprieta' ai sensi del presente decreto appartengono ad un terzo, e' considerato legato a favore di questo se non sia dimostrato che al momento dell'apertura della successione i beni gia' gli appartenevano.
Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento e' considerato legato quando l'esistenza del debito non sia dimostrata nei modi indicati nell'art. 16.
L'onere a carico dell'erede o del legatario e' considerato legato a favore del beneficiario.


Comma 3

Capo IV - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 33

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Comma 1

Applicazione e liquidazione dell'imposta

Comma 2

L'imposta e' applicata e liquidata dalla amministrazione finanziaria in base alle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 36.
L'amministrazione procede successivamente al controllo delle dichiarazioni e all'applicazione e liquidazione delle maggiori imposte applicabili in conseguenza delle rettifiche di valore di cui all'art. 26 o dell'accertamento dell'esistenza di beni o diritti non dichiarati o di errori od omissioni nella precedente liquidazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'imposta e' applicata e liquidata d'ufficio.
Per i beni di cui all'art. 25, che non siano stati dichiarati, il valore venale e' determinato d'ufficio, salvo il ricorso del contribuente.
La liquidazione e' notificata a tutti coloro che hanno presentato o sottoscritto la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la liquidazione d'ufficio puo' essere notificata ad uno degli eredi.
E' principale l'imposta liquidata in base alla dichiarazione o d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
L'imposta applicata successivamente e' suppletiva, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.


Art. 34

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Comma 1

Decadenza dell'azione della finanza

Comma 2

Se la dichiarazione e' stata presentata l'imposta deve essere liquidata con avviso notificato, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione o da quella in cui e' divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione.


Art. 35

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Comma 1

Ufficio competente

Comma 2

Competente a ricevere la dichiarazione ed a procedere all'accertamento ed alla liquidazione e riscossione della imposta e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.
Se l'ultima residenza del defunto non e' nota o era all'estero la competenza e' attribuita all'ufficio del registro di Roma.
L'ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta delle dichiarazioni presentate.


Art. 36

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Comma 1

Persone obbligate alla dichiarazione

Comma 2

La dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, dai legatari, dai loro tutori e curatori, dai curatori dell'eredita' e dagli esecutori testamentari, ovvero, nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1, da coloro che succedono in conseguenza della dichiarazione di morte presunta o conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente.
La dichiarazione deve essere presentata anche se il defunto era nullatenente, quando in vita egli abbia fatto donazioni a favore degli eredi, sia pure presunte ai sensi della legge sull'imposta di registro, o negli ultimi sei mesi anteriori all'apertura della successione abbia posto in essere trasferimenti di cui all'art. 9.
Per le successioni legittime devolute al coniuge o a parenti in linea retta, nelle quali non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, i chiamati sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se il valore globale dell'asse ereditario lordo non e' superiore a quindici milioni di lire. ((4))
Qualora si verifichino sopravvenienze ereditarie in dipendenza delle quali vengano a cessare le condizioni previste dal precedente comma, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione.
Quando i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono piu' di uno, la dichiarazione non si considera omessa se e' presentata o sottoscritta da uno solo di essi.


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 17 dicembre 1986, n.880, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Il limite di 15 milioni di lire, di cui all'articolo 36, terzo comma, del suddetto decreto, e' elevato a 50 milioni di lire".


Art. 37

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Comma 1

Contenuto della dichiarazione

Comma 2

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o da un suo rappresentante legale o negoziale ed essere redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.
Dalla dichiarazione devono risultare:
a) le generalita' e l'ultima residenza del defunto;
b) le generalita' e la residenza degli eredi e legatari ed il loro grado di parentela col dante causa;
c) la descrizione analitica dei beni che, ai sensi del presente decreto, si considerano compresi nell'asse ereditario, con l'indicazione dei rispettivi valori;
d) gli estremi degli atti di trasferimento di beni posti in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
e) gli estremi degli atti di donazione eventualmente posti in essere dal defunto nei confronti degli eredi o legatari;
f) gli estremi dell'iscrizione a ruolo di liti pendenti per crediti litigiosi, con l'indicazione delle generalita' e la residenza dei debitori;
g) le generalita' e la residenza dei debitori per i crediti ritenuti di dubbia esigibilita';
h) i mezzi di prova prodotti a giustificazione delle singole passivita';
i) i mezzi di prova del reimpiego o del consumo delle somme realizzate a seguito di alienazione di beni o di accensione di passivita' poste in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita.


Art. 38

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Comma 1

Allegati alla dichiarazione

Comma 2

Alla dichiarazione debbono essere allegati:
1) il certificato di morte o la copia della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
2) il certificato di stato di famiglia del defunto nonche' degli eredi e legatari che siano in rapporto di parentela con lui;
3) la copia autentica degli atti di ultima volonta', dai quali e' regolata la successione;
4) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, dalla quale risulti l'eventuale accordo delle parti per la integrazione dei diritti di legittima lesi;
5) l'estratto catastale degli immobili;
6) un certificato dei pubblici registri contenente l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
7) la copia autentica degli eventuali inventari di tutela o di eredita' beneficiata o di procedura fallimentare o redatti in seguito ad apposizione di sigilli disposta dall'autorita' giudiziaria o di verbali di apertura di cassette di sicurezza e simili;
8) la copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o al legato;
9) la copia dell'eventuale invito di cui al n. 7) dell'art. 11 autenticata dal notificatore.
I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.


Art. 39

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Comma 1

Termine per la presentazione della dichiarazione

Comma 2

La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione.
Il termine decorre:
a) per i tutori, curatori ed esecutori testamentari, dal giorno in cui hanno avuto legale notizia della loro nomina;
b) nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 7, dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, qualora non vi sia stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla data in cui si e' avverato un diverso evento che da' luogo alla devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero all'applicazione dell'imposta in misura diversa da quella gia' liquidata;
e) dalla data in cui si e' verificata la sopravvenienza prevista nel quinto comma dell'art. 36.
Per le eredita' accettate con beneficio d'inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e, quando questo sia compiuto prima di tale scadenza, dalla data della sua chiusura.
La dichiarazione deve in ogni caso essere presentata non oltre un anno dalla data dell'apertura della successione.
La disposizione del precedente comma non si applica se, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione non sia fatta, nei modi prescritti dall'articolo 484 del codice civile, la dichiarazione di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario.
Nei trasferimenti a favore di enti per i quali l'accettazione dell'eredita' o del legato sia subordinata a preventiva autorizzazione, sempreche' la relativa domanda sia stata presentata entro un anno dall'apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui e' pervenuta all'ente notizia legale della concessa autorizzazione.
Nei trasferimenti a favore di enti non ancora costituiti o non ancora riconosciuti, sempreche' sia stata presentata domanda di riconoscimento entro un anno dalla data di apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui e' pervenuta all'ente legale notizia del riconoscimento.


Art. 40

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Comma 1

Dichiarazioni irregolari

Comma 2

Se la dichiarazione manca delle indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 37 o non e' corredata dalla documentazione richiesta ai numeri da 1) a 8) dell'art. 38, l'ufficio, dopo averla ricevuta, deve notificare al dichiarante invito a provvedere alla sua regolarizzazione entro venti giorni dalla notifica stessa.
La dichiarazione si considera come non presentata ove non sia regolarizzata nel detto termine.


Art. 41

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Comma 1

Liquidazione e pagamento dell'imposta principale

Comma 2

Entro due mesi dalla presentazione della dichiarazione l'ufficio comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta, invitandolo a pagano entro trenta giorni.
Per gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e gli esecutori testamentari, che alla scadenza del termine fissato per la dichiarazione non siano nel possesso dei beni ereditari, il termine di cui al precedente comma e' elevato a novanta giorni.
Se il contribuente non provvede al pagamento, l'ufficio, con avviso notificato, gli assegna un ulteriore termine di sessanta giorni per il pagamento.
Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che gli enti indicati nel quinto e nel sesto comma dell'art. 39 abbiano chiesto l'autorizzazione o il riconoscimento, l'imposta da essi eventualmente dovuta diviene esigibile e deve essere pagata nel termine stabilito nel terzo comma.
Se con gli enti di cui al precedente comma concorrono alla successione altri eredi o legatari, per questi ultimi resta fermo il termine stabilito nel terzo comma per il pagamento dell'imposta sulle loro quote di beni o sui legati.
Il contribuente anche prima di effettuare il pagamento ha facolta' di conoscere i criteri seguiti nella liquidazione dell'imposta, facendosi all'uopo rilasciare dall'ufficio copia della liquidazione.
Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.


Art. 42

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Comma 1

Pagamento delle imposte complementari e suppletive

Comma 2

Il pagamento delle imposte complementari e suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notificazione della relativa liquidazione.
Si applica il settimo comma dell'art. 41.


Art. 43

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Comma 1

Dilazione del pagamento

Comma 2

Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi a rate annuali posticipate.
La dilazione non puo' tuttavia estendersi oltre il decimo anno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi a scalare nella misura del cinque per cento annuo, decorrenti dalla data stabilita per il pagamento dell'imposta se la dilazione e' concessa prima della scadenza dei termini stabiliti nell'art. 41 o, negli altri casi, dalla data in cui viene stipulato il relativo atto.
La dilazione puo' essere concessa a condizione che il contribuente presti idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata.
Le garanzie ipotecarie si considerano idonee quando il valore dei beni sui quali gravano sia superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore gravanti sugli stessi beni.
Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione quando offre di costituire ipoteca su tutti i beni e diritti ereditari gravati dall'imposta da dilazionare.
Salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per i ritardi nel pagamento, il contribuente decade dal beneficio della dilazione quando non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso da parte dell'ufficio.
E' tuttavia in facolta' dell'amministrazione finanziaria di concedere una nuova dilazione.


Art. 44

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Comma 1

Riscossione in pendenza del giudizio

Comma 2

Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare, nel qual caso l'ufficio procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della meta' della maggiore imposta e, dopo la decisione di secondo grado, alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta;
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello.
Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente, delle relative soprattasse e degli interessi deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva.


Art. 45

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Comma 1

Riscossione coattiva e privilegio

Comma 2

Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile.
Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data dell'apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza prevista dall'art. 34.


Art. 46

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Comma 1

Responsabilita' degli eredi

Comma 2

Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta.
L'erede che ha accettato l'eredita' con beneficio d'inventario risponde dell'imposta nei limiti previsti dall'art. 490 del codice civile.
L'ammontare complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei diritti catastali e delle relative penali, in nessun caso puo' ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, soprattasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passivita' deducibili.


Art. 47

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Comma 1

Rimborso dell'imposta regolarmente percetta

Comma 2

Deve essere rimborsata:
1) l'imposta relativa a beni per i quali si sono verificati l'evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato per causa preesistente all'apertura della successione;
2) l'imposta riscossa in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso faccia ritorno;
3) l'imposta che risulti percetta in piu' per la mutata devoluzione ereditaria;
4) l'imposta relativa a beni pervenuti al defunto a seguito di atti dichiarati nulli ovvero annullati, risoluti, rescissi o revocati successivamente alla data di apertura della successione;
5) l'imposta pagata da enti ai quali sia stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredita' o il legato;
6) l'imposta pagata da eredi e legatari qualora l'ente ottenga tardivamente il riconoscimento legale;
7) l'imposta eventualmente riscossa in piu' nell'ipotesi di fallimento di cui al secondo comma dell'art. 7;
8) l'imposta pagata in piu' nei casi di passivita' dimostrate e riconosciute successivamente alla liquidazione.
Il rimborso dell'imposta e dell'eventuale soprattassa deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui ne sia stato definitivamente acquisito il diritto.
La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio del registro competente ai sensi dell'art. 35, che deve rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione, la domanda si considera respinta.


Art. 48

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Comma 1

Poteri dell'amministrazione finanziaria

Comma 2

Ai fini dell'accertamento e della riscossione l'ufficio del registro, oltre ad avvalersi delle facolta' indicate negli articoli 9, 13, 15 e 26, puo' richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli impiegati dello Stato e degli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare tutti i dati e le notizie di cui siano in possesso.
Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del ministro per le finanze, controlla l'esattezza delle attestazioni e degli estratti di cui al quarto comma dell'art. 13 e al terzo comma dell'art. 16.


Art. 49

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Comma 1

Divieti e obblighi a carico di terzi

Comma 2

E' fatto divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e ai pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte quando non sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 36 ovvero non sia stata dichiarata dall'interessato l'inesistenza dell'obbligo di presentarla ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il divieto non opera per le citazioni e gli scritti defensionali, o comunque prodotti davanti a giudici o ad arbitri, nonche' per i provvedimenti giurisdizionali e per i lodi arbitrali; tuttavia i giudici e gli arbitri devono comunicare al competente ufficio del registro, entro trenta giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, le notizie relative al trasferimento risultante dagli atti del processo, sempreche' non sia decorso il termine di cui all'art. 34, secondo comma.
I debitori del defunto e i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, legatari o loro aventi causa se, trattandosi di crediti o beni compresi nell'asse ereditario ai fini del presente decreto, non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione con l'indicazione dei crediti e beni medesimi. Il divieto non opera quando gli eredi o legatari dichiarino per iscritto di essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione a norma del quarto comma dell'art. 36; in tal caso il debitore o detentore e' tenuto a trasmettere all'ufficio copia conforme della dichiarazione resagli dagli interessati.
Nell'ipotesi di cui al n. 7) dell'art. 11 il debitore, sempreche' l'imposta non sia stata gia' pagata dal creditore, e' tenuto a pagare l'imposta calcolata sull'importo del credito prima di assolvere il proprio debito.
Le aziende e gli istituti di credito, le societa', gli enti e le ditte che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualunque specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture, ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte; se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione.
I concessionari di cassette di sicurezza non possono aprirle senza aver prima apposto la loro firma, con indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi in bianco. Quando vi siano piu' concessionari di una cassetta o, comunque, piu' persone che abbiano la facolta' di aprirla, colui che la apre deve firmare sul registro una dichiarazione attestante che, per quanto e' a sua conoscenza, gli altri sono tuttora in vita. Dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari la cassetta puo' essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sara' redatto l'inventario del contenuto. Il giorno e l'ora dell'apertura della cassetta dovra' essere comunicato, a cura del concedente, con almeno un giorno feriale di anticipo, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione l'inventario deve essere redatto.


Comma 3

Capo V - SANZIONI

Art. 50

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Comma 1

Omissione o tardivita' della dichiarazione

Comma 2

Per l'omissione o per il ritardo della presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreche' non sia stata ancora notificata la liquidazione d'ufficio.


Art. 51

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Comma 1

Incompletezza e infedelta' della dichiarazione

Comma 2

Se la dichiarazione non comprende tutti i beni e i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si applica, qualora l'imponibile complessivo superi di oltre un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da meta' a due volte la maggiore imposta dovuta.
La pena e' raddoppiata se l'imponibile e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se il contribuente non ha proposto ricorso.
La sanzione stabilita nel primo comma si applica anche se il valore venale di beni o diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22, indicati nella dichiarazione, e' definitivamente determinato, a norma dell'art. 26, in misura superiore di oltre un quarto a quello dichiarato. La pena pecuniaria e' raddoppiata se il valore definitivamente determinato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento e' divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 27, prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.
Se l'attestazione di sussistenza di debiti prevista nell'art. 16 non e' conforme a verita' coloro i quali l'hanno sottoscritta sono tenuti in solido al pagamento di una pena pecuniaria da una a sei volte la maggiore imposta dovuta.


Art. 52

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Comma 1

Tardivita' del pagamento

Comma 2

Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza dei termini stabiliti si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.


Art. 53

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Comma 1

Altre infrazioni

Comma 2

Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie a norma di legge, soggette ad ispezione ai sensi dell'art. 26, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione.
In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro ai sensi dell'art. 48 si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire.
I creditori o i loro aventi causa che rifiutano di sottoscrivere l'attestazione di cui all'art. 16 o di rilasciare le dichiarazioni previste dallo stesso articolo o di consegnare al contribuente i titoli delle passivita' ovvero non permettono che ne sia fatta copia autentica sono puniti con la pena pecuniaria da lire ventimila a trecentomila, fermo restando il diritto del contribuente al risarcimento del danno subito. I trasgressori sono tenuti in proprio al pagamento dell'imposta eventualmente dovuta, con le relative penalita', salvo regresso verso il contribuente.
Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente decreto e' punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.


Art. 54

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Comma 1

Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

Comma 2

L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se e' dovuta anche la imposta, la sanzione puo' essere irrogata con lo stesso avviso.
Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non e' dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta l'infrazione.
Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.


Comma 3

TITOLO TERZO - IMPOSTA SULLE DONAZIONI

Art. 55

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Comma 1

Determinazione dell'imposta

Comma 2

Per le donazioni l'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto ed e' ripartita fra gli aventi causa in proporzione al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascuno.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 6 la imposta e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa.
Si applicano le disposizioni degli articoli 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 e 47.


Art. 56

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Comma 1

Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta

Comma 2

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro relativa agli atti pubblici.
Per la liquidazione e riscossione dell'imposta, per le sanzioni e per il contenzioso si applicano, salvo il disposto degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo precedente, le norme relative all'imposta di registro.


Comma 3

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57

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Comma 1

Successioni e donazioni anteriori

Comma 2

Per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, l'amministrazione finanziaria puo' consentire che il valore medesimo sia definito in via amministrativa con una riduzione fino al sessanta per cento del valore presunto, purche' l'imposta calcolata sul valore cosi' ridotto non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi del presente decreto sul complessivo valore presunto.


Art. 58

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Comma 1

Abrogazione di norme

Comma 2

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, del regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434 e delle successive leggi modificative e integrative, quelle che stabiliscono esenzioni o agevolazioni non contemplate nel presente decreto e tutte le altre disposizioni non compatibili con le norme del presente decreto.
A partire dalla stessa data cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta sulle successioni e donazioni istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.
Dall'abrogazione disposta dal primo comma sono escluse le esenzioni ed agevolazioni a favore dei titoli di Stato, garantiti dallo Stato od equiparati.


Art. 59

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.