DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. (24G00157)

Numero 139 Anno 2024 GU 02.10.2024 Codice 24G00157

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

Comma 2

Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalita' semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonche' della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.


La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, si applica anche agli affilianti e agli affiliati.


Art. 2

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Comma 1

Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro

Comma 2

Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione.


Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalita' semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalita' nonche' di versamento delle imposte.


Art. 6

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Comma 1

Modifiche ai tributi speciali

Comma 2

Sono esenti dal pagamento del tributo speciale di cui alla tabella A titolo I, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, i servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.


Art. 7

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Comma 1

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

Comma 2

All'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate sono determinate le modalita' per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalita' esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.


L'articolo 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e' abrogato.


Art. 8

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Comma 1

Modifiche alle modalita' di aggiornamento delle intestazioni catastali


Gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualita' di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati e in deroga all'articolo 6 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, dall'Agenzia delle entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.


Fermo restando l'aggiornamento di cui al comma 1, l'eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall'avvenuto decesso dei soggetti di cui al comma 1. A coloro che non osservano tale obbligo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.


((Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicita' immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, gia' iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2025)).


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finali e abrogazioni

Comma 2

L'articolo 2, commi da 47 a 52, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati e quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute nei suddetti commi da 47 a 52 il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto legislativo.
L'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.


I riferimenti alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emanati anteriormente al presente decreto, se effettuati ai titoli I e II, si intendono effettuati al titolo I, come modificato dal presente decreto, e, se effettuati al Titolo III, si intendono effettuati ai servizi catastali indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto. I riferimenti alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emananti anteriormente al presente decreto si intendono effettuati ai servizi ipotecari indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto.


Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.


Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e all'articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.