Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
"41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che il presente comma " va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura
dell'1 per mille. "
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 2-ter
#Comma 1
Art. 2-quater
#Comma 1
Art. 2-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
Comma 3
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 41, comma 1-bis) che "il comma 8 del presente articolo 2-quinquies si interpreta come applicabile a tutte le liti in materia indipendentemente dalla data in cui esse sono sorte o sorgeranno".
Comma 4
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 è differito al 30 settembre 1995.
Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonchè quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1. Per gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento ".
Art. 2-sexies
#Comma 1
Comma 2
636, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Conciliazione). - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.
2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.
3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4.
Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.
4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.
5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.".
Art. 2-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-octies
#Comma 1
Comma 2
18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonchè, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2-novies
#Comma 1
Comma 2
1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolaritàderivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonchè delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo. (7) (9) (10)
Comma 3
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 126) che il termine di cui al presente articolo 2 è prorogato al 31 dicembre 1995.
Comma 4
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437,convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di cui al presente articolo è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997.
Comma 5
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla 28 maggio 1997, n. 140 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 22) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 luglio 1997.
Comma 6
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art.15, comma 1) che i termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui al presente articolo 2-nonies, sono prorogati al 30 settembre 1998.
Art. 2-decies
#Comma 1
Comma 2
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:
" c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 2-undecies
#Comma 1
Comma 2
le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo 2-quinquies.
"6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:
gasolio 13 . . . . . . per cento dell'aliquota normale;
benzina 55 . . . . . . per cento dell'aliquota normale.
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".
Art. 2-duodecies
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 12) che il termine del 15 dicembre 1995 di cui al presente articolo è prorogato al 31 luglio 1997.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9-bis, comma 14) che sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-nonies del presente articolo se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79,convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che a decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 del presente articolo è stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro delle finanze
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI