Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Categoria II - limitatamente alle spese
per compensi per lavoro straordinario, per
indennità di missione all'interno e
all'estero e per indennità di
servizio all'estero ed assegni di sede
nonchè per tutte le altre
indennità non rilevanti ai fini della
copertura dei costi dei
contratti da individuarsi con decreto del
Ministro del tesoro 8%
Categoria IV - spese relative al
Ministero della difesa, con esclusione di
quelle aventi natura obbligatoria e di
quelle della rubrica 12 dello stato di
previsione dello stesso Ministero 2%
Categoria V - con esclusione dei capitoli
5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969
e 6771 dello stato di previsione del
Ministero del
tesoro, delle spese per assistenza gratuita
diretta (codice economico
5.1.4.), dei trasferimenti alle province
e ai comuni (codice
economico 5.5.0.), agli enti previdenziali
(codice economico 5.6.0.),
alle università (codice economico 5.7.2.
dello stato di previsione
dell' Università e della ricerca
scientifica) ed all'estero (codice
economico 5.8.0.), delle pensioni e
dei danni di guerra (codici economici
5.1.1. e 5.1.2.) 5%
Per l'Ente poste italiane la predetta
Riduzione del 5 per cento è
ragguagliata all'importo dei trasferimenti
di bilancio nonchè ai
compensi convenzionali corrisposti dalla
Cassa depositi e prestiti.
Per il suddetto codice economico 5.7.2.
Dello stato di previsione del
Ministero dell' università e della
ricerca scientifica e tecnologica
la percentuale di riduzione è del 1
per cento.
I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato
di previsione dello stesso Ministero
vengono ulteriormente ridotti
rispettivamente di lire 30, 100 e
30 miliardi intendendosi
corrispondentemente ridotte le relative
autorizzazioni di spesa
Categoria IX - limitatamente ai seguenti
codici:
capitoli 6853, 6857, 6868 , 6869
e 6877 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796
e 4797 dello stato di previsione del
Ministero della difesa;
Categorie X, XI e XII - con esclusione
delle spese per danni bellici e pubbliche
calamità (codice economico 10.9.1.), del
capitolo 7082 dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della
programmazione economica, nonchè dei
trasferimenti alle province ed ai comuni
(codice economico 12.5.0.) e all' estero
(codice economico 12.8.0.)
3%
Categoria XIII 10%
Categorie XIV, XV e XVI - con esclusione
Dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato
Di previsione del Ministero del tesoro 5%
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni,
Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.
La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.
L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le le lettere da
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.
Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati e degli elementi di cui al comma precedente il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e fornisce le necessarie informazioni agli enti erogatori interessati.
Nei confronti dei soggetti che percepiscono due o più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, il conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 23 e dal secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato, sull'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici, dall'ente che eroga il trattamento di maggior importo.
Alla raccolta e conservazione dei dati e degli elementi relativi al trattamento pensionistico ed alle ritenute operate alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla successiva trasmissione agli enti erogatori interessati, provvede il casellario centrale dei pensionati sulla base delle informazioni periodicamente ricevute dagli enti stessi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
dell'ICI per l'anno 1995).
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06);
2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01).
2-bis) prosciutto cotto (v.d. ex 16.02) ;
2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali dal genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03).
"8-bis) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari".
Comma 3
Art. 10-bis
#Comma 1
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633). ))
((
Comma 2
"Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale")).
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
"16) le prestazioni relative ai servizi postali;".
Art. 12
#Comma 1
di supporti informatici
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
e organizzazioni internazionali
Comma 2
"Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorchè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore ad un milione di lire; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorchè il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.".
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.
Art. 15
#Comma 1
CONVERTITO CON MODIICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248 ))
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-bis
#Comma 1
((
Comma 2
"4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;';
b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: 'Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente , nonchè delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici;
c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.';
d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizì;
e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.';
f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se i beni ammortizzabilì sono inserite le seguenti: 'o comunque gli immobilì.));
Comma 3
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 507, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che la presente modifica si applica dal 24 marzo 1995.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
725, le parole: "ridotta del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta del 20 per cento"))
Comma 3
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-bis
#Comma 1
dei redditi e nelle dichiarazioni IVA).
Comma 2
Comma 3
Art. 20
#Comma 1
sul patrimonio netto delle imprese
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
-----------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convbertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei
periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995."
Art. 22
#Comma 1
in sospensione di imposta
Comma 2
Le imposte sostitutive vanno versate entro il
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 23
#Comma 1
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
Comma 2
2. la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.
3. Le società di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.
4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il
Art. 24
#Comma 1
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
" 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonchè proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:
a) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
c) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
d) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
e) alle società che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società commerciali di persone.
2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili si rendono applicabili anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun tributo nonchè l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento; in tale ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, nonchè per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni dei beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai decreti legislativi 21 dicembre 1990, n. 398 e 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini delle imposte sui redditi il valore normale dei beni assegnati è assoggettato, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura dell'8 per cento.
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Qualora il reddito dichiarato dalle società che si presumono non operative risulti inferiore a quello minimo di cui al comma 6, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito in misura pari a quella presunta anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni.
Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.".
Art. 28
#Comma 1
da società collegate estere
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
"Art. 20-bis - 1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.".
Art. 31
#Comma 1
arti e professioni
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.
Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonchè delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52. Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter) , di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonchè per le cessioni, di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonchè di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto da chiunque usati effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, nè della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.
10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.
Comma 3
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
Comma 3
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Art. 39
#Comma 1
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
Art. 40-bis
#Comma 1
(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta).
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonchè gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi."
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza.
4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.".
Art. 42-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 42-ter
#Comma 1
locali). ))
((
Comma 2
Art. 43
#Comma 1
Comma 2
Non si fa luogo a rimborso di somme già corrisposte.
Art. 44
#Comma 1
operazioni degli istituti di credito
Comma 2
La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 45
#Comma 1
per l'esercizio del servizio di taxi
Comma 2
Art. 46
#Comma 1
nella dichiarazione dei redditi
Comma 2
"3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.".
Art. 46-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 47
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente art. 47 "nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalità della sua attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
Art. 47-bis
#Comma 1
Art. 47-ter
#Comma 1
((
Comma 2
Il programma può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si dà conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell'anno precedente, del rispetto del programma di cui al presente comma, nonchè delle variazioni che si sono rese necessarie con la loro motivazione. La relazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 47-quater
#Comma 1
Art. 47-quinquies
#Comma 1
familiare).
Comma 2
La relativa spesa non può superare negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, l'ammontare annuo di lire 300, 600 e 600 miliardi.
Art. 48
#Comma 1
Comma 2
Art. 49
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FANTOZZI, Ministro delle finanze
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO