Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
" 3- bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";
" i- bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni , destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.".
sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993."
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 9 ottobre 1993, n. 405, convertito senza modificazioni dalla L.10 novembre 1993, n. 457 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1- ter del suindicato articolo 2."
Comma 3
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Il termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1 gennaio 1997. "
Comma 4
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 74, comma 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI)."
Comma 5
Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 è abrogato l'ultimo periodo del comma 1-octies del presente articolo.
Art. 3
#Comma 1
Art. 3-bis
#Comma 1
Art. 3-ter
#Comma 1
Art. 3-quater
#Comma 1
Art. 3-quinquies
#Comma 1
Art. 3-sexies
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
1) al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1 ottobre 1991";
2) il comma 4 è soppresso;
1973, n. 600, e successive modificazioni , notificati fino al 20 giugno 1993,";
" 3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i
redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni , ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni , nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.";
1) al comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono inserite le parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: "ai sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli articoli 54 e 55";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";
3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;
" 4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni .";
1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";
2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
" 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";
3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 .
12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.";
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: "l'accertamento e";
2) al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";
3) al comma 4, le parole: "1 settembre 1991" sono sostituite
dalle parole: "30 novembre 1991";
1) al comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle parole: "articoli 34, 36 e 44";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
" 1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative
ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.";
L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.
svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.
Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.
4 settembre 1992, n. 395 , sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 5
#Comma 1
2-bis.Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863 , sino al 31 dicembre 1990 non determina la nullità dei contratti previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984 , con osservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso
articolo 3 . Il versamento dei
contributi o premi dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1993.
"Art. 62- bis . - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni , e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.".
, salvo che il fatto costituisca reato.
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis.
6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro))
Art. 9
#Comma 1
"Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1 maggio e
il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.";
"Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.".
"3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);".
602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 , resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.
Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. (3)
" c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo 17, nonchè ai loro incaricati muniti di apposito mandato".
finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62, comma 14) che "La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 62-ter, comma 6) che "il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 10
#Comma 1
Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato ))
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.(9a)
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AGGIORNAMENTO (9a)
La L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che " Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi da 5 a 5-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis è triplicata."
Art. 13
#Comma 1
" 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.";
Art. 14
#Comma 1
43 del 1988.
Art. 14-bis
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
2.
3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o "dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Art. 16
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BONIVER, Ministro del turismo e
dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI