Sono stabilite le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari ur- bane, indicate nei prospetti annessi al presente decreto, rideterminate per effetto delle decisioni dalla commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457.
Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993. n. 16, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,)) in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1 gennaio 1992.
L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle tariffe rideterminate con il presente decreto.