DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 405

Numero 405 Anno 1993 GU 09.10.1993 Codice 093G0481

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-15 16:27:43

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

#

Comma 1

1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti.
Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1- ter del suindicato articolo 2.

Art. 2

#

Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO