Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
((16))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 2) che "Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
Art. 3
#Comma 1
1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.
1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità form- ative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge.
A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
((12))
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. (3)
9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonchè delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
13. COMMA ABROGATO DAL D.M. 25 MARZO 1998, N. 142.
14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 maggio 1987, n. 190 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1987, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori".
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 68, comma 5) che il comma 6 del presente articolo "si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali".
Art. 4
#Comma 1
1. La commissione regionale per l'impiego è così composta:
da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice presidente. Il vice presidente, previa intesa con il presidente, può convocare
da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;
da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;
da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purchè rappresentate nel CNEL.
((dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente))
;
da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice presidente. Il vice presidente, previa intesa con il presidente, può convocare
((e presiedere la commissione fissandone))
l'ordine del giorno;
da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;
da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;
da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purchè rappresentate nel CNEL.
2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vice presidente, viene nominato un supplente.
3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vice presidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.
4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.
7. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Per tali sottocommissioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 5.
8. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre i compiti previsti dalla legislazione vigente, quelli attribuiti dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione regionale per la manodopera agricola che è soppressa al momento della costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.
9. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1984, N. 863.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1984, N. 863.
10. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140.
11. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al precedente comma 1, le commissioni regionali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N. 61))
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Art. 6
#Comma 1
((
1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta per cento di essi.
2. Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche.
Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.
Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.
3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.
5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa purchè in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza))
Art. 6-bis
Comma 1
((Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato))
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Art. 6-ter
#Comma 1
((Le funzioni attribuite alla commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23 e 9, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione))
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Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1984, N. 863))
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Art. 8
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI - DE MICHELIS - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 5
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 5