DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1970, n. 7

Numero 7 Anno 1970 GU 03.02.1970 Codice 070U0007

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonchè di prorogare per un breve periodo transitorio la validità degli elenchi esistenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:
1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.
((9))

Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore può chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla Sezione dell'ufficio del lavoro da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro è stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonchè del tempo e del luogo delle prestazioni.
La commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.
La sezione dà notizia all'ispettorato provinciale del lavoro e all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della commissione entro otto giorni dalla decisione medesima.
((9))

Art. 9

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Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Comma 1

Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sino al giorno dell'insediamento della commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della sezione.
Nel caso di carenza funzionale della commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'art. 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della commissione provvede il dirigente della sezione.
((9))

Art. 17

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Comma 1

Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1972, N.287
La commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 100 giorni dalla ricezione del ricorso.
Qualora la commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto.
Avverso le decisioni di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e, della massima occupazione, il quale decide, in via definitiva, sentita la commissione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, entro novanta giorni.
Qualora il direttore dell'ufficio regionale del lavoro non si pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende accolto.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1972, N.287
Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
((9))

Art. 18

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Comma 1

Nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1 gennaio 1971.
Le disposizioni di cui all'art. 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971. Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, sentito il parere delle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto.
Nelle province diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1 luglio 1970.
Le funzioni delle commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6.
((9))

Art. 19

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Comma 1

Nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonchè all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformità alle vigenti disposizioni.
Con effetto dal 1 gennaio 1970 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964 n. 1412, nonchè dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1 luglio 1970.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
((9))

Art. 20

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Comma 1

Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.
I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto.
I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato.
I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.
Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, può presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro competente, che determinerà la somma da pagarsi nei limiti tra la metà del minimo e la metà del massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale.
I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente articolo saranno destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dello articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dello ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.
Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del: datore di lavoro trasgressore.
Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo pari a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione od intervento.
((9))

Art. 21

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Comma 1

Le commissioni previste dagli articoli 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato.
((9))

Art. 22

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Comma 1

Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.
((9))

Art. 23

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
((9))

Comma 2

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1970

Comma 3

SARAGAT

Comma 4

RUMOR - DONAT-CATTIN -
GAVA - CARON - COLOMBO

Comma 5

Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 78 - CARUSO