Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha stabilito che "il termine del 30 novembre 1983, di cui al presente articolo, comma 14, è differito al 30 aprile 1984.
Comma 3
Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito con L. 22 marzo 1984, n. 30, ha stabilito "che i datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui al presente articolo, commi 5 e seguenti, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984" e che "la regolarizzazione di cui al presente articolo comma 5 e seguenti,è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purchè gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985".
Comma 4
Il D.L. 29 giugno 1984 n. 277, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984 n. 430 ha disposto (con l'art. 1 comma 8-ter) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1984".
Comma 5
Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989 n. 389 ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989", il comma 1 e comma 1-bis del presente articolo sono modificati come sopra.
Comma 6
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che "nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo".
Art. 3
#Comma 1
Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorchè il fatto costituisca reato.
L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata))
Art. 4
#Comma 1
791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono.
Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.
Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Comma 2
La L. 27 dicembre 1983 n. 730 ha disposto (con l'art. 33) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, è ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento".
Comma 3
Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984 n. 18 ha disposto (con l'art 2 comma 4 e comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo allo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici, è prorogato al 31 marzo 1984", e che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, tredicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo al pensionamento anticipato dei lavoratori
giugno 1984."
Comma 4
Il D.L. 21 gennaio 1984 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1984 n. 30, ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 aprile 1984".
Comma 5
Il D.L. 29 giugno 1984 n. 277 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984 n. 430 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "All'onere derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1984, del diciannovesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, valutato in lire 700 miliardi, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85."
Comma 6
Il D.L. 30 dicembre 1985 n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986 n. 145 ha disposto (con l'art. 1 comma 3 e comma 4) che "La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento" e che "Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del presente decreto si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti".
Comma 7
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536. convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48, ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
La Corte Costituzionale con sentenza 14-26 gennaio 1988 n. 78 (in G.U. la s.s. 3/2/1988 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni".
Comma 3
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 4, comma 10-bis) che "In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonchè dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007".
Art. 6
#Comma 1
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1,3003 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1,2731 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 1,2126
rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni)).
Comma 2
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48, ha disposto (con l'art. 4 comma 15) che "Le sanzioni previste dall' articolo 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".
Comma 3
La L. 2 agosto 1990, n. 233, ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate."
Comma 4
La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 11 comma 22) che "L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano
nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione."
Art. 7
#Comma 1
"Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto semprechè per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.
In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative".
Comma 2
Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989 n. 389 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del
predetto comma è fissata a 9,50."
Comma 3
Il D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996 n. 608 ha disposto (con l'art. 9-ter comma 4) che "Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è
costituito da 156 contributi giornalieri."
Art. 8
#Comma 1
"La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare allo Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza".
I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione.
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa Vigente.
1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato.
Comma 2
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48 ha disposto (con l'art. 4 comma 9 e comma 15) che " I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo." e che " Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".
Art. 9
#Comma 1
Art. 9-bis
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.
Comma 2
La L. 22 dicembre 1984 n. 887 ha disposto (con l'art. 15 comma 2) che "La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aumentata a lire 1.300".
Comma 3
La L. 28 febbraio 1986 n. 41 ha disposto (con l'art. 28 comma 1) che "a decorrere dall'entrata in vigore della suindicata legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta".
Comma 4
Il D.L. 30 ottobre 1987 n. 443, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1987 n. 531, ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate: a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta; b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;
c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000; d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 11 marzo 1988 n. 67 ha disposto (con l'art. 19 comma 13) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta".
Art. 11
#Comma 1
"In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonchè in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.
Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma quale modificato dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:
"I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.
Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela può, entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente.
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
"Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale,
Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, è sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.
Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e può essere modificato con le stesse modalità nel corso del triennio".
Art. 21
#Comma 1
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
"In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali".
"Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonchè tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni,
Art. 22
#Comma 1
Art. 23
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
Art. 25
#Comma 1
(4)
Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.
Comma 2
Il D.L. 21 gennaio 1984 n. 3, convertito senza modificazioni dalla L. 22 marzo 1984 n. 29 ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984".
Comma 3
Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984 n. 18 ha disposto (con l'art 2 comma 1 e comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo alla proroga dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984", e che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 25, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo all'utilizzazione di personale dell'INPS presso l'ENPAS, è prorogato
al 30 giugno 1984."
Comma 4
Il D.L. 15 giugno 1984 n. 232, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984 n. 408 ha disposto (con l'art. 6 comma 3-bis) che "Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985".
Comma 5
Il D.L. 13 maggio 1985 n. 176 convertito senza modificazioni dalla L. 15 giugno 1985 n. 287 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato di due anni".
Comma 6
La L. 10 agosto 1988 n. 349 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1991".
Art. 26
#Comma 1
Art. 27
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 15