DECRETO-LEGGE

D.L. 15/1984 - DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1984, n. 15

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1984, n. 15

Numero 15 Anno 1984 GU 27.02.1984 Codice 084U0015

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

#

Comma 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 54.504 a L. 63.254 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.
2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 38.886 a L. 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.450,40 a L. 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentati rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 5.400 a L. 18.000 per quintale.
7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 52.635 a L. 62.665 per quintale.
8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a L. 195,50 al metro cubo.

Art. 2

#

Comma 2

---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 17 aprile 1986, n. 109 ha disposto (con l'art. 2) che il termine del 13 marzo 1986, stabilito dal presente articolo è prorogato fino al 30 settembre 1987.

Art. 3

#

Art. 4

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - VISENTINI - ALTISSIMO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 18