DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1984, n. 15

Numero 15 Anno 1984 GU 27.02.1984 Codice 084U0015

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 54.504 a L. 63.254 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.
2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 38.886 a L. 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.450,40 a L. 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentati rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 5.400 a L. 18.000 per quintale.
7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 52.635 a L. 62.665 per quintale.
8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a L. 195,50 al metro cubo.

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 17 aprile 1986, n. 109 ha disposto (con l'art. 2) che il termine del 13 marzo 1986, stabilito dal presente articolo è prorogato fino al 30 settembre 1987.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - VISENTINI - ALTISSIMO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 18