LEGGE

Legge 109/1986 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Numero 109 Anno 1986 GU 18.04.1986 Codice 086U0109

urn:nir:stato:legge:1986-04-17;109

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi";
al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi";
al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale".

Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, e del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 aprile 1986.