Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
2) Oli leggeri e preparazioni:
a) acqua ragia minerale.......................... L. 8.400 (19) b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia
minerale......................................." 10.685 (19) c) benzina........................................" 10.085 (19) 3) Oli medi e preparazioni:
a) petrolio lampante..............................L. 6.000 (19) (23)
b) petrolio diverso da quello lampante............" 10.685 (19) 4) Oli pesanti e preparazioni:
a) oli da gas.....................................L.12.100 (19) b) oli combustibili speciali..................... " 5.400 (24) c) oli combustibili.............................. " 4.000 (21) d) oli lubrificanti bianchi...................... " 15.700
e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi.... " 12.400
5) Vasellina greggia............................. ..L. 2.500
6) Vaselina diversa da quella greggia............ ..L. 5.680
7) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)..... ..L. 180
8) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa
quella fabbricata con ozocerite che abbia scon-
tato l'imposta di fabbricazione o la sovrimpo-
sta di confine...................................L. 680
9) Paraffina, cere di petrolio o di scisti, resi-
dui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)....L. 680
10) Estratti aromatici e prodotti di composizione
simile...........................................L 12.400
Comma 4
Sono soggette ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili:
a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale;
b) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 18 DICEMBRE 1964, N. 1350;
d) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera G della tabella G allegata al presente decreto;
e) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes.
Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di scisti e simili, nonchè dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300 °C non superiore al 10 per cento in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
Non sono soggette ad imposta di fabbricazione nè alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxitolo ed etilbenzolo.
L'etere metilterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina.
Comma 5
Il D.M. 9 ottobre 1979 (in G.U. 16/10/1979, n. 282) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le aliquote normali previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e successive modificazioni, sono modificate dal peso al volume, alla temperatura di 15°C, nella misura appresso indicata:
Per ettolitro 1) Acqua ragia minerale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.450 2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale . . » 34.638 3) Benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 34.638 4) Petrolio lampante . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.750 5) Petrolio diverso da quello lampante . . . . . . . . . » 34.638 6) Oli da gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.030".
Comma 6
Il D.L. 12 marzo 1982, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 1982, n. 231 ha disposto (con l'art. 1) che "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-c dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.000 a L. 18.000 al quintale."
Comma 7
Il D.L. 30 settembre 1982, n.688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-a dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C."
Comma 8
Il D.L. 27 febbraio 1984, n.15, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 5.400 a L. 18.000 per quintale."
Art. 2
#Comma 1
Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui ai precedente art. 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.
Art. 3
#Comma 1
I prodotti di cui al precedente art. 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.
Gli stessi prodotti sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, ad eccezione di quelle concernenti i vincoli di circolazione e di deposito, le quali non si applicano ai prodotti specificati ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 1.
Ai prodotti di cui al terzo comma del medesimo art. 1 si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilati ai fini dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.
Art. 4
#Comma 1
Le tabelle A, B e C, allegate alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificate con la legge 21 febbraio 1963, n. 263, e con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, sono sostituite con le tabelle A, B e C annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per le finanze.
Art. 5
#Comma 1
I prodotti petroliferi, di produzione nazionale o importati dall'estero, nei casi in cui siano destinati a subire le ulteriori lavorazioni previste dalla tabella A allegata al presente decreto, sono soggetti alle disposizioni concernenti il trasporto, la custodia ed il passaggio in lavorazione delle materie prime di cui agli articoli 8 e 10 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 6
#Comma 1
La lettera b) del primo comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituita dalla seguente:
"b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero preparazioni classificabili tra i prodotti di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni".
Art. 7
#Comma 1
Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene, in quantità superiore a dieci quintali, i prodotti di cui alla lettera c) del terzo comma del precedente art. 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data predetta, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonchè l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.
Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi già produce i prodotti stessi.
L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti per i quali è dovuto.
La somma relativa deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di more del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Art. 8
#Comma 1
Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 7 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nello stesso art. 7 o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.
Art. 9
#Comma 1
L'art. 8 dal decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, è sostituito dal seguente:
"Nei casi di perdita o di distruzione per causa di forza maggiore di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente dal diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta senza colpa dell'obbligato o del detentore.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione del tributi specificati nello stesso comma".
Art. 10
#Comma 1
È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
Art. 11
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il primo novembre 1964 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 117. - VILLA