DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 989

Numero 989 Anno 1964 GU 27.10.1964 Codice 064U0989

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che reca provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli in minerali;
Visto il decreto 6 ottobre 1955, n. 874, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1111, recante variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti;
Visto il decreto-legge 5 maggio 1937, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 824, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 263, concernente la riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi in relazione anche alle decisioni del Consiglio della Comunità Economica Europea per gli anzidetti prodotti compresi nell'elenco G annesso al trattato istitutivo della stessa Comunità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, scisti e simili, compresi i prodotti ottenuti per aromatizzazione degli oli di petrolio e degli altri oli anzidetti, nonchè sulle preparazioni di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, contenenti in peso una quantità di detti prodotti ed oli superiore od uguale al 70 per cento e delle quali gli stessi prodotti ed oli costituiscono il componente base, sono stabilite nella misura appresso indicata:

Comma 2

per quintale

Comma 3

1) Oli minerali greggi, naturali................... L. 6.000
2) Oli leggeri e preparazioni:
a) acqua ragia minerale.......................... L. 8.400 (19) b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia
minerale......................................." 10.685 (19) c) benzina........................................" 10.085 (19) 3) Oli medi e preparazioni:
a) petrolio lampante..............................L. 6.000 (19) (23)
b) petrolio diverso da quello lampante............" 10.685 (19) 4) Oli pesanti e preparazioni:
a) oli da gas.....................................L.12.100 (19) b) oli combustibili speciali..................... " 5.400 (24) c) oli combustibili.............................. " 4.000 (21) d) oli lubrificanti bianchi...................... " 15.700
e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi.... " 12.400
5) Vasellina greggia............................. ..L. 2.500
6) Vaselina diversa da quella greggia............ ..L. 5.680
7) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)..... ..L. 180
8) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa
quella fabbricata con ozocerite che abbia scon-
tato l'imposta di fabbricazione o la sovrimpo-
sta di confine...................................L. 680
9) Paraffina, cere di petrolio o di scisti, resi-
dui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)....L. 680
10) Estratti aromatici e prodotti di composizione
simile...........................................L 12.400
((11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg .......L.6.000.))

Comma 4

Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.
Sono soggette ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili:
a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale;
b) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 18 DICEMBRE 1964, N. 1350;
d) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera G della tabella G allegata al presente decreto;
e) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes.
Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di scisti e simili, nonchè dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300 °C non superiore al 10 per cento in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
Non sono soggette ad imposta di fabbricazione nè alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxitolo ed etilbenzolo.
L'etere metilterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina.

Comma 5

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.M. 9 ottobre 1979 (in G.U. 16/10/1979, n. 282) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le aliquote normali previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e successive modificazioni, sono modificate dal peso al volume, alla temperatura di 15°C, nella misura appresso indicata:


Per ettolitro 1) Acqua ragia minerale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.450 2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale . . » 34.638 3) Benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 34.638 4) Petrolio lampante . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.750 5) Petrolio diverso da quello lampante . . . . . . . . . » 34.638 6) Oli da gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.030".

Comma 7

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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 30 settembre 1982, n.688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-a dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C."

Art. 2

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Comma 1


Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui ai precedente art. 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.

Art. 3

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Comma 1


I prodotti di cui al precedente art. 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.
Gli stessi prodotti sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, ad eccezione di quelle concernenti i vincoli di circolazione e di deposito, le quali non si applicano ai prodotti specificati ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 1.
Ai prodotti di cui al terzo comma del medesimo art. 1 si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilati ai fini dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1


I prodotti petroliferi, di produzione nazionale o importati dall'estero, nei casi in cui siano destinati a subire le ulteriori lavorazioni previste dalla tabella A allegata al presente decreto, sono soggetti alle disposizioni concernenti il trasporto, la custodia ed il passaggio in lavorazione delle materie prime di cui agli articoli 8 e 10 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 6

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Comma 1


La lettera b) del primo comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituita dalla seguente:
"b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero preparazioni classificabili tra i prodotti di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni".

Art. 7

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Comma 1


Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene, in quantità superiore a dieci quintali, i prodotti di cui alla lettera c) del terzo comma del precedente art. 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data predetta, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonchè l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.
Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi già produce i prodotti stessi.
L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti per i quali è dovuto.
La somma relativa deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di more del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 8

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Comma 1


Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 7 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nello stesso art. 7 o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

Art. 9

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Comma 1


L'art. 8 dal decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, è sostituito dal seguente:
"Nei casi di perdita o di distruzione per causa di forza maggiore di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente dal diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta senza colpa dell'obbligato o del detentore.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione del tributi specificati nello stesso comma".

Art. 10

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Comma 1


È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 11

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il primo novembre 1964 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma 2 ottobre 1964

Comma 4

Per il Presidente della Repubblica

Comma 5

Il Presidente del Senato

Comma 6

MERZAGORA

Comma 7

MORO - TREMELLONI - PIERACCINI - REALE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 117. - VILLA