DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1982, n. 69

Numero 69 Anno 1982 GU 13.03.1982 Codice 082U0069

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ((regio)) decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 42.830 a L. 43.830 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 10 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 27.000 a L. 28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.283 a L. 4.383 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 1.000 a L. 2.400 e da L. 1.630 a L. 3.030 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 625 a L. 1.055, da L. 730 a L. 1.160 e da L. 2.100 a L. 3.680, per quintale.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-c dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.000 a L. 18.000 al quintale.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 2

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Comma 1

((È conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi))
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Fino alla concorrenza dei primi 2.100 miliardi di lire le somme di cui al comma precedente sono destinate alla copertura del maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) fino al 31 dicembre 1981, non soddisfatto da versamenti, allo stesso titolo e per il medesimo periodo, effettuati in attuazione delle norme vigenti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
La somma residua resta conferita al fondo di dotazione dell'ENEL.

Art. 3

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Comma 1


All'onere di cui al precedente articolo 2 per gli anni 1982 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 12 marzo 1982

Comma 4

p. Il Presidente della Repubblica

Comma 5

Il Presidente del Senato
FANFANI

Comma 6

SPADOLINI - FORMICA - MARCORA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 20