DECRETO-LEGGE

D.L. 878/1953 - DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 878

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 878

Numero 878 Anno 1953 GU 03.12.1953 Codice 053U0878

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili, sono stabilite nella misura appresso indicata.

Comma 2

per q.le
-
1) Oli minerali greggi naturali........................ L. 6.000
2) Benzina ............................................ " 10.500
3) Acqua ragia minerale................................ " 8.400
4) Petrolio............................................ " 8.000
5) Oli da gas.......................................... " 12.400
6) Lubrificanti bianchi................................ " 11.300
7) Lubrificanti altri.................................. " 9.000
8) Residui della lavorazione........................... " 4.000
9) Vaselina naturale................................... " 2.500
10) Vaselina artificiale a base di paraffina............ " 5.680
11) Paraffina solida.................................... " 680
12) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)........... " 180
13) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella
fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'im-
posta di fabbricazione o la sovrimposta di confine " 460
((14) idrocarburi aciclici saturi
e naftenici, liquidi (in frazioni
ristrette di distillati petrolici
leggeri e prodotti simili)....... per q.le L. 8.850
15) Estratti aromatici e prodotti
di composizione simile........... " " 12.400))
((Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di contiene su prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi si processo.
Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie e di temperatura e pressione, nonchè le miscele di alchilibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili))
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Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, nonchè dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300°C non superiore al 10% in peso, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 GENNAIO 1954, N. 2.

Art. 2

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Comma 1


La tabella A allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e la tabella B, allegata al decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255, sono sostituite con le tabelle A e B, annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per le finanze.
((Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie))
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Art. 3

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Comma 1


Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta interna di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sono quelle indicate nella tabella C allegata al presente decreto.
In conformità sono modificate le "note generali" al capitolo XXVII della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442.
Le sottovoci I) e II) della voce 271/b-4-alfa della tariffa stessa sono soppresse, rimanendo applicabile a tutti gli oli da gas da usare direttamente come combustibili il dazio del 10% già previsto per le sottovoci abrogate.
Alla voce 271/b-6-alfa-1 A e B è aggiunta la seguente sottovoce:
C) "fluidissimi" col dazio del 6% sul valore.
Ai dazi suindicati è applicabile, fino a quando rimane in vigore, la riduzione del 10% disposta con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, numero 1125.

Art. 4

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Comma 1


L'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista dall'annessa tabella A per i residui della lavorazione trasformati in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, sarà disciplinata con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, ed entrerà in vigore dal 16° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo.
I residui fluidissimi della lavorazione degli oli minerali ammessi dall'allegata tabella B a trattamento fiscale di favore quando siano destinati alla combustione diretta in forni e caldaie, dovranno essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5

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Comma 1


I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono così sostituiti:
"Art. 22. - Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.
Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.
La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica".
"Art. 23. - Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore ali doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire duecentomila".

Art. 6

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Comma 1


Nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 23-bis. - Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A e B è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta, evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.
Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al precedente comma, è punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto.
La condanna comporta la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale".
"Art. 23-ter. - Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire centomila.
La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica".

Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Comma 1


Chiunque detiene olio da gas destinato ad impiego in usi diversi dalla combustione, in quantità superiore a cinque quintali e chiunque detiene olio da gas a qualsiasi altro uso destinato, in quantità superiore a cento quintali, come pure chiunque detiene residui della lavorazione degli oli minerali, a qualsiasi uso destinati in quantità superiore a cento quintali, estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati, col pagamento dell'imposta nelle previgenti misure, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida il supplemento d'imposta dovuto in base alle nuove aliquote, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata un'indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 10

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Comma 1


Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo.

Art. 11

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Comma 1


È abrogata ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 12

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Comma 1


II presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1953

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

PELLA - VANONI - AZARA - GAVA - SALOMONE -
MALVESTITI - BRESCIANI -
TURRONI - TAMBRONI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 55. - CARLOMAGNO