Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei prodotti petroliferi e di abolire l'imposta di fabbricazione sul benzolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:
Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione del catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce della tariffa doganale 271):
Oli greggi di petrolio, naturali:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce della tariffa 271-a)-1):
Per quintale
alfa) nelle caldaie e nei forni.. L. 110
beta) nei motori................. " 3.000
2) per altri usi (voce 271-a)-3).... " 5.000
Benzina (voce 271 -b-1)............... " 10.500
Acqua ragia minerale (voce 271-b)-2).. " 8.400
Petrolio (voce 271-b)-3).............. " 8.000
Oli da gas:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce 271-b)-4-alfa):
I) con densita da 0,850 a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 4.800
II) con densita superiore a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 3.000
2) per altri usi (voce 271-b)-4-be-
ta)..................................... " 4.800
Lubrificanti:
1) oli bianchi (voce 271-b)-5-alfa). " 11.300
2) altri (voce 271-b)-5-beta)....... " 9.000
Residui della lavorazione (voce 271-b)
-6):
alfa) da usare direttamente come
combustibili:
I) esclusivamente nelle caldaie e
nei forni:
A) densi...................... " 110
B) fluidi..................... " 110
piu L. 28,80 per ogni unita percentuale
di oli distillati fino a 300° eccedente
il 20% ma non il 30 % per quintale;
II) nei motori.................... " 3.000
gamma) per altri usi........... " 5.000
Vaselina (voce 273):
a) naturale......................... " 2.500
b) artificiale, a base di paraffina. " 5.680
Paraffina solida (voce 274)........... " 680
Cera minerale (voce 277):
a) greggia (ozocerite greggia)...... " 180
b) raffinata (ceresina)............. " 460
Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione del catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce della tariffa doganale 271):
Oli greggi di petrolio, naturali:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce della tariffa 271-a)-1):
Per quintale
alfa) nelle caldaie e nei forni.. L. 110
beta) nei motori................. " 3.000
2) per altri usi (voce 271-a)-3).... " 5.000
Benzina (voce 271 -b-1)............... " 10.500
Acqua ragia minerale (voce 271-b)-2).. " 8.400
Petrolio (voce 271-b)-3).............. " 8.000
Oli da gas:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce 271-b)-4-alfa):
I) con densita da 0,850 a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 4.800
II) con densita superiore a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 3.000
2) per altri usi (voce 271-b)-4-be-
ta)..................................... " 4.800
Lubrificanti:
1) oli bianchi (voce 271-b)-5-alfa). " 11.300
2) altri (voce 271-b)-5-beta)....... " 9.000
Residui della lavorazione (voce 271-b)
-6):
alfa) da usare direttamente come
combustibili:
I) esclusivamente nelle caldaie e
nei forni:
A) densi...................... " 110
B) fluidi..................... " 110
piu L. 28,80 per ogni unita percentuale
di oli distillati fino a 300° eccedente
il 20% ma non il 30 % per quintale;
II) nei motori.................... " 3.000
gamma) per altri usi........... " 5.000
Vaselina (voce 273):
a) naturale......................... " 2.500
b) artificiale, a base di paraffina. " 5.680
Paraffina solida (voce 274)........... " 680
Cera minerale (voce 277):
a) greggia (ozocerite greggia)...... " 180
b) raffinata (ceresina)............. " 460
Comma 2
Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.
Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.
Art. 2
#Comma 1
È esente da nuova imposta la benzina che, avendo già regolarmente assolto il tributo, venga recuperata e rigenerata dalle smacchiatorie e lavanderie dopo i lavori di smacchiatura in cui l'abbiano impiegata.
Art. 3
#Comma 1
Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.
A tale uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 3 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Art. 5
#Comma 1
Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.
Art. 6
#Comma 1
La tabella B allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.
Art. 7
#Comma 1
È abolita l'imposta di fabbricazione sul benzolo puro o raffinato e sul benzolo greggio di produzione nazionale e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 1976, N. 691, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1976, N. 786))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 1976, N. 691, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1976, N. 786))
Art. 10
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1951
Comma 4
EINAUDI
Comma 5
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 182. - CARLOMAGNO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 182. - CARLOMAGNO