DECRETO-LEGGE

D.L. 65/1951 - DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1951, n. 65

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1951, n. 65

Numero 65 Anno 1951 GU 27.02.1951 Codice 051U0065

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei prodotti petroliferi e di abolire l'imposta di fabbricazione sul benzolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:
Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione del catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce della tariffa doganale 271):
Oli greggi di petrolio, naturali:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce della tariffa 271-a)-1):
Per quintale
alfa) nelle caldaie e nei forni.. L. 110
beta) nei motori................. " 3.000
2) per altri usi (voce 271-a)-3).... " 5.000
Benzina (voce 271 -b-1)............... " 10.500
Acqua ragia minerale (voce 271-b)-2).. " 8.400
Petrolio (voce 271-b)-3).............. " 8.000
Oli da gas:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce 271-b)-4-alfa):
I) con densita da 0,850 a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 4.800
II) con densita superiore a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 3.000
2) per altri usi (voce 271-b)-4-be-
ta)..................................... " 4.800
Lubrificanti:
1) oli bianchi (voce 271-b)-5-alfa). " 11.300
2) altri (voce 271-b)-5-beta)....... " 9.000
Residui della lavorazione (voce 271-b)
-6):
alfa) da usare direttamente come
combustibili:
I) esclusivamente nelle caldaie e
nei forni:
A) densi...................... " 110
B) fluidi..................... " 110
piu L. 28,80 per ogni unita percentuale
di oli distillati fino a 300° eccedente
il 20% ma non il 30 % per quintale;
II) nei motori.................... " 3.000
gamma) per altri usi........... " 5.000
Vaselina (voce 273):
a) naturale......................... " 2.500
b) artificiale, a base di paraffina. " 5.680
Paraffina solida (voce 274)........... " 680
Cera minerale (voce 277):
a) greggia (ozocerite greggia)...... " 180
b) raffinata (ceresina)............. " 460

Comma 2

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.

Art. 2

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Comma 1


È esente da nuova imposta la benzina che, avendo già regolarmente assolto il tributo, venga recuperata e rigenerata dalle smacchiatorie e lavanderie dopo i lavori di smacchiatura in cui l'abbiano impiegata.

Art. 3

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Comma 1


Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.
A tale uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

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Comma 1


La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 3 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 5

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Comma 1


Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

È abolita l'imposta di fabbricazione sul benzolo puro o raffinato e sul benzolo greggio di produzione nazionale e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

Art. 8

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Art. 9

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Art. 10

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1951

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 182. - CARLOMAGNO