DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 11 marzo 1950, n. 50

Numero 50 Anno 1950 GU 11.03.1950 Codice 050U0050

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, sui surrogati del caffè e per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789 e SUccessive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1942 n. 231, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205, che aumenta l'imposta di consumo sul caffè;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, che istituisce a favore dell'Erario una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumenta i dazi di importazione su altri generi coloniali;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 691, che modifica il regime fiscale del cacao, ecc.;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, degli oli di semi, del caffè, del cacao e di alcune droghe;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

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Art. 2

Comma 2

HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 3

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Art. 4

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Art. 4-bis

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Art. 5

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Comma 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui surrogati del caffè è stabilita nella misura di L. 4000 al quintale.

Art. 6

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Art. 7

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Comma 1


Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa, con il Ministro per l'industria e commercio, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 20.000 quintali, da impiegarsi, ripartito fra le aziende interessate e con il pagamento della aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di, latte condensato zuccherato, con latte in tutto od in parte scremato.
Tale latte condensato dovrà avere una percentuale di zucchero non superiore al 60%, e la sua produzione, preventivamente approvata dall'Alto Commissariato per la sanità pubblica, dovrà essere effettuata sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
Il latte stesso potrà essere messo in commercio, senza l'osservanza delle norme di cui al secondo comma dell'art. 1 e all'art. 2 del regio decreto-legge 22 settembre 1032, n. 1250.

Art. 8

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Art. 9

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Comma 1


L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10% nelle poste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabiliti nella misura di L. 4500 per quintale di prodotto.
La sovrimposta di confine di cui al precedente comma si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero di cui alla tabella C allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

Art. 10

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Comma 1


Il diritto annuale di licenza dovuto per l'esercizio di officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 20 kw. ed impiantate per uso proprio di un solo stabilimento è stabilito in L. 1000.
Nella stessa misura è stabilito il diritto annuale di licenza dovuto dai rivenditori di gas liquefatti.

Art. 11

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Comma 1

((Gli esercenti officine elettriche il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 20.000 per ogni anno solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di essere ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.
In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta, entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo.
Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce e l'imposta dovuta a saldo entro il mese successivo al semestre stesso))
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Art. 12

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Comma 1


L'imposta di consumo sul caffè naturale in grani e in pellicole è fissata in L. 30.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 41.400 per quintale.
Qualsiasi operazione, non consentita dalle disposizioni in vigore, diretta a fare aumentare il peso del caffè tostato, è considerata frode all'imposta di consumo ed è punita con multa variabile dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al maggior peso ottenuto, e in ogni caso non inferiore a L. 20.000.

Art. 13

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Art. 14

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Comma 1


Gli aumenti d'imposta stabiliti con i precedenti articoli 12 e 13 si applicano anche ai prodotti che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta, da chiunque posseduti in quantità superiore a kg. 100.
A tal uopo i possessori dovranno fare denuncia alle Dogane o agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla riscossione della maggiore imposta dovuta, provvederanno le Dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del vigente regolamento doganale.

Art. 15

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Comma 1


Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportare le seguenti modificazioni:

Comma 2


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Numero | | | Dazio
e lettera | Denominazione delle merci | Unita | generale
della tariffa| | |
| | | Lire
-------------|-------------------------------|----------|------------
52 |Cannella (nota invariata)......| Q.le | 32.000
53 |Chiodi e steli di garofani (no-| |
| ta invariata).................| " | 35.000
54 |Pepe nero e bianco e pepe garo-| |
| fanato........................| " | 30.000
57 |Te e mate......................| " | 45.000
58 |Vaniglia.......................| " | 80.000

Art. 16

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Comma 1


In deroga, all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già state dichiarate per la importazione od anche siano già state sdoganate ma non ancora estratte dai recinti doganali.

Art. 17

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Comma 1


Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.
Gli aumenti d'imposta di cui agli articoli 6 e 8 si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosi ed altri prodotti zuccherini, da chiunque posseduti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore, per ciascun prodotto, a cinque quintali, anche se viaggianti.
A tale uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

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Comma 1


La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 17 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta del 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 19

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Comma 1


Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 14 e 17 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denunzia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti dagli articoli 14 e 17.

Art. 20

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Comma 1


La restituzione dell'imposta, nei casi in cui è ammessa, per i prodotti esportati contenenti oli minerali, zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal novantunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 20-bis

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Comma 1

((È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni))
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Art. 21

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Comma 1


Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 11 marzo 1950

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1950 Albi del Governo, registro n. 32, foglio n. 28. - FRASCA