DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

Numero 442 Anno 1950 GU 11.07.1950 Codice 050U0442

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sono approvate l'annessa tariffa doganale dei dazi di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, da applicare alle merci dei Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario, nonche' le disposizioni preliminari relative alla tariffa medesima.
Detta tariffa e le relative disposizioni preliminari si applicano a decorrere dal 15 luglio 1950.


Art. 2

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Comma 1

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sara' provveduto alla approvazione del repertorio per l'applicazione della nuova tariffa doganale.
Fino a che tale repertorio non sara' pubblicato, le disposizioni del repertorio approvato con decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, continueranno ad essere osservate, in quanto non contrastino con le disposizioni della nuova tariffa.


Art. 3

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Comma 1

Fino a disposizione contraria, resta in vigore il decreto interministeriale 28 gennaio 1946, limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per il frumento, la segale, l'orzo comune o vestito, il granturco bianco e le farine di frumento, di segala, di orzo e di granturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato, o da enti da esse delegati, per l'approvvigionamento del Paese.


Art. 4

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Comma 1

Fino alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, ferme restando le maggiori concessioni indicate nella lista XXVII allegata al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito in data 30 aprile 1950, continueranno ad essere applicati i dazi generali e convenzionali in vigore al 30 maggio 1950.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.