LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali.

Numero 2 Anno 1954 GU 01.02.1954 Codice 054U0002

urn:nir:stato:legge:1954-01-31;2

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico.

Comma 3

L'ultimo comma dell'art. 1 è soppresso.
((All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
"Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie".))

Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole-: "lubrificanti e degli".
Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, è aggiunto:
"7 - destinati al consumo per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".
Nella colonna "Aliquota per quintale (lire)" in corrispondenza del punto 7 è aggiunta la cifra "2.000".

Comma 4

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 5

Data a Roma, addì 31 gennaio 1954

Comma 6

EINAUDI

Comma 7

FANFANI - ZOLI - VANONI - DE PIETRO - GAVA -
MEDICI - ALDISIO -
DELL'AMORE - TAMBRONI

Comma 8

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO