LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed

Numero 231 Anno 1982 GU 12.05.1982 Codice 082U0231

urn:nir:stato:legge:1982-05-12;231

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1


Il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico, è convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - È conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 5.890 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982 e di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.
Fino alla concorrenza dei primi 2.100 miliardi di lire le somme di cui al comma precedente sono destinate alla copertura del maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) fino al 31 dicembre 1981, non soddisfatto da versamenti, allo stesso titolo e per il medesimo periodo, effettuati in attuazione delle norme vigenti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
La somma residua resta conferita al fondo di dotazione dell'ENEL".

Art. 2

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Comma 1


Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, è fissato al 13 marzo 1984.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione dell'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, come sopra modificata, si applica anche agli alcoli diversi dall'alcole etilico ed alle loro miscele.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 12 maggio 1982

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA