DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1981, n. 8

Numero 8 Anno 1981 GU 14.01.1981 Codice 081U0008

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-01-02;8

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 492, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, concernente misure urgenti in materia tributaria;
Visto il decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di diminuire la imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi, in relazione all'andamento dei prezzi di detti prodotti nell'ambito del mercato europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dei 13 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 42.053 a L. 39.753 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1),
((della))
tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4"
((...))
destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 4.205,30 a L. 3.975,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B), rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono ridotte da L. 1.740 a L. 1.000 e da L. 2.505 a L. 1.630 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ridotti da L. 46.152 a L. 42.322 per quintale.

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis

((È abolito il diritto erariale sul carbon fossile istituito con la legge 27 giugno 1929, n. 1108.))

Art. 1-ter

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Comma 1


L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
L'agevolazione di cui al comma precedente è limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è subordinata alle condizioni, modalità e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze. (3)
((4))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 maggio 1982, n. 231 ha disposto (con l'art. 2) che il termine previsto dal secondo comma del presente articolo è fissato al 13 marzo 1984.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 febbraio 1984, n. 15 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 85 ha disposto (con l'art. 2) che "L'agevolazione prevista dall'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dallo articolo 2, secondo comma, della legge 12 maggio 1982, n. 231, e scadente il 13 marzo 1984 ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della medesima legge, è prorogata al 13 marzo 1986."

Art. 2

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Comma 1


Alle minori entrate derivanti dalla attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 590 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FORLANI - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 29