Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1981, N. 16))
.
((1))
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 febbraio 1981, n. 16 ha disposto (con l'art. 2) che "sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8".
Art. 2
#Comma 1
L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 112,43 a L. 127,69 al metro cubo.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1981, N. 16))
.
((1))
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 febbraio 1981, n. 16 ha disposto (con l'art. 2) che "sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8".
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1981, N. 16))
.
((1))
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 febbraio 1981, n. 16 ha disposto (con l'art. 2) che "sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8".
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1980
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FORLANI - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 10
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 10