DECRETO-LEGGE

D.L. 287/1977 - DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287

Numero 287 Anno 1977 GU 11.06.1977 Codice 077U0287

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 1.800 a L. 2.200 al quintale.
Le lettere G), H), M) ed N), della predetta tabella B sono sostituite dalle seguenti:

Comma 2

"G) Oli da gas e oli combustibili speciali: Aliquota
per
quintale
lire
-------------------------------------------------------------------

Comma 3

1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il
collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini,
nonche per la revisione dei motori di aviazione, nei
quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione
finanziaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di
perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze
endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . 100
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore
per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare
la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . ..100
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la potenza installata non sia
inferiore a kW 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei
quali la temperatura della superficie di scambio esposta al
riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e
negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi
in prodotti chimici di natura diversa . . . . . . . . . . . . . 100

Comma 4

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e
nei forni:
a) densi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
d) fluidissimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene
nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il
sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva-
zione dei fondi rustici su terreni bonificati. . . . . . . . . . 100
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la potenza installata non sia in-
feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con
motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu-
striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei
pannelli fibro-legnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il
collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno
stabiliti dalla Amministrazione finanziaria. . . . . . . . . . 2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli
stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti
chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combusti-
bili densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli
oli lubrificanti, contenenti non piu del 45 per cento in
peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini
della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi,
se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei
forni.
L'aliquota d'imposta si applica sulla quantita di prodot-
ti petrolici contenutavi.

Comma 5

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combu-
stibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei
lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di for-
ze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni
tecnicamente necessarie nei pozzi stessi . . . . . . . . . . . . 100

Comma 6

N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petro-
lio naturale greggio, aventi le caratteristiche per
essere classificati come "paraffina, cere di petrolio
o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai
greggi)":
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e
nei forni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la potenza installata non sia in-
feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con
motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu-
striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100
4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli
stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in pro-
dotti chimici di natura diversa. . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Comma 7



I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono riservati allo Stato.

Art. 2

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Comma 1


Gli aumenti di imposta stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.
All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che la imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.
Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

Art. 3

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Comma 1


Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO - STAMMATI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 13