Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "del codice civile" sono aggiunte le parole "con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti".
La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti".
La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.))
Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.
Art. 1-bis
Comma 1
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti;
f)Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.
Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter) sono sostituiti dai seguenti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;
3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).
Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 febbraio 1982.))
Art. 2
#Comma 1
L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 12 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 9 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.
Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in L. 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.
Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.
L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e
per i vaglia cambiari
Art. 3
#Comma 1
Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.
Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.
Art. 4
#Comma 1
Le marche per cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.
Art. 5
#Comma 1
La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in L. 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'art. 19 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 500.
Art. 6
#Comma 1
La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 300.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
| Imposte | |
| dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-|Modo di pagamento| N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| |
| |nali| |
=====================================================================
Ricevute, lettere e| | | |
ricevute di | | | |
accreditamento e | | | |
simili, anche se | | | |
non sottoscritte, | | | |
consegnate per | | | |
l'incasso o | | | |
altrimenti | | | |
negoziate presso | | | |
aziende e istituti | | | |
di credito. | | | |
Originali, | | | |
duplicati e copie | | | |
nascenti da | | | |
rapporti di | | | |
carattere | | | |
commerciale. Per | | | |
ogni esemplare: | | | |
| | | |
quando la somma non|200 | | |
supera lire 100.000| | | |
| | | |
oltre lire 100.000 |500 | | |
fino a lire 250 | | | |
mila | | | |
| | | |Nell'imposta è
oltre lire 250.000 |1.000| | |compresa quella per
fino a lire 500 | | | |la quietanza. Per i
mila | | | |documenti di cui
| | | |contro relativi a
oltre lire 500.000 |2.000| | |percipienti
fino a lire | | | |diversi, l'imposta
1 milione | | | |si applica con
| | | |riferimento a
oltre lire |3.500| |Marche o bollo a |ciascun
1.000.000 | | |punzone |percipiente.
---------------------------------------------------------------------
))
Art. 7-bis
Comma 1
"a) rivenditori di generi di monopolio:
del 5 per cento se tale ammontare non supera i 50 milioni e
del 3 per cento sull'ammontare eccedente i 50 milioni".))
Art. 7-ter
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
Art. 8-bis
Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1 febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:
1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;
2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;
3) tratturi e trazzere;
4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto da, successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;
5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli o canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;
6) pertinenze di bonifica;
7)
8) riserve demaniali di pesca e di caccia;
9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;
10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo art. 15.
I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 10 febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1 gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1 gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte della metà.
Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonchè quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.
Art. 10
#Comma 1
I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:
a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;
c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;
d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496. (5)
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonchè le esenzioni attualmente vigenti.
Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.
Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.
Comma 2
Comma 3
a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale."
Lo stesso provvedimento ha altresì disposto (con l'art. 1, comma 2) che "gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue."
Art. 11
#Comma 1
I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato.
Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a L. 800 per ogni metro cubo di materiale estratto
Art. 12
#Comma 1
I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 10.000.
Resta ferma per l'Amministrazione finanziaria la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016.
Art. 13
#Comma 1
I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le derivazioni d'acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.
L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.
Art. 14
#Comma 1
I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte.
I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonchè in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale.
L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000.
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.
Art. 15-bis
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.
I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dall'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978.
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute
Art. 18
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 20