DECRETO-LEGGE

D.L. 546/1981 - DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546

Numero 546 Anno 1981 GU 03.10.1981 Codice 081U0546

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-12-11;546

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli;
di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "del codice civile" sono aggiunte le parole "con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti".
La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti".
((Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.))

Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

Art. 1-bis

Comma 1

((Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero 1) sono soppresse le parole "26, commi terzo e quinto" ed è soppresso il numero 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti;
f)Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.
Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter) sono sostituiti dai seguenti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;
3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).
Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 febbraio 1982.))

Art. 2

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Comma 1


L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 12 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 9 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.
Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in L. 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.
Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.
L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e
per i vaglia cambiari
((di cui ai precedenti commi))
è stabilito in L. 500.

Art. 3

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Comma 1


Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.
Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 4

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Comma 1


Le marche per cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

Art. 5

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Comma 1


La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in L. 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'art. 19 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 500.

Art. 6

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Art. 7

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Comma 2

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| Imposte | |
| dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-|Modo di pagamento| N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| |
| |nali| |
=====================================================================
Ricevute, lettere e| | | |
ricevute di | | | |
accreditamento e | | | |
simili, anche se | | | |
non sottoscritte, | | | |
consegnate per | | | |
l'incasso o | | | |
altrimenti | | | |
negoziate presso | | | |
aziende e istituti | | | |
di credito. | | | |
Originali, | | | |
duplicati e copie | | | |
nascenti da | | | |
rapporti di | | | |
carattere | | | |
commerciale. Per | | | |
ogni esemplare: | | | |
| | | |
quando la somma non|200 | | |
supera lire 100.000| | | |
| | | |
oltre lire 100.000 |500 | | |
fino a lire 250 | | | |
mila | | | |
| | | |Nell'imposta è
oltre lire 250.000 |1.000| | |compresa quella per
fino a lire 500 | | | |la quietanza. Per i
mila | | | |documenti di cui
| | | |contro relativi a
oltre lire 500.000 |2.000| | |percipienti
fino a lire | | | |diversi, l'imposta
1 milione | | | |si applica con
| | | |riferimento a
oltre lire |3.500| |Marche o bollo a |ciascun
1.000.000 | | |punzone |percipiente.
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))

Art. 7-bis

Art. 7-ter

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Art. 8

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Comma 1


Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 8-bis

Comma 1

Art. 8-bis

((Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni:
nell'articolo 2,
al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e "centoventi giorni";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.";
nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la parola "soprattassa";
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.";
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data.))

Art. 9

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Comma 1


Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1 febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:
1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;
2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;
3) tratturi e trazzere;
4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto da, successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;
5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli o canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;
6) pertinenze di bonifica;
7)
((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692))
.
8) riserve demaniali di pesca e di caccia;
9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;
10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo art. 15.
I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 10 febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1 gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1 gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte della metà.
Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonchè quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.
((Resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.))

Art. 10

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Comma 1


I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:
a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;
c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;
d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496. (5)
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonchè le esenzioni attualmente vigenti.
Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.
Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.
((7))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.M. 2 marzo 1998, n. 258 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui già fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto così fissati:
a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale."
Lo stesso provvedimento ha altresì disposto (con l'art. 1, comma 2) che "gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue."

Art. 11

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Comma 1


I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato.
Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a L. 800 per ogni metro cubo di materiale estratto

Art. 12

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Art. 13

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Comma 1


I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le derivazioni d'acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.
L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Art. 14

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Comma 1


I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte.
((7))

I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonchè in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale.
L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000.

Art. 15

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Comma 1


Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.
((Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero, vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo 15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.))

Art. 15-bis

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Comma 1

((Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 15, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e Basilicata.))

Art. 16

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Comma 1


I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.
((7))

I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dall'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978.

Art. 17

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Comma 1


Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute
((nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16,))
si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ancorchè già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.

Art. 18

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 20