REGIO DECRETO

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (027U1443)

Numero 1443 Anno 1927 GU 23.08.1927 Codice 027U1443

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I. - Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali.

Art. 1

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Comma 1

((La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.))


Art. 2

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Comma 1

Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.((7))

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.


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AGGIORNAMENTO (7)


Il Decreto 30 novembre 1992 (in G.U. 3/04/1993, n. 78) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'olivina e' inserita tra le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria di cui al presente articolo.


Art. 3

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Comma 1

((Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente, si provvede con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443.))


Comma 2

TITOLO II. - Miniere. Capitolo I. - Ricerche minerarie.

Art. 4

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Comma 1

La ricerca delle sostanze minerali e' consentita solo a chi sia munito di permesso, ((...)).


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))


Art. 6

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Comma 1

Il permesso di ricerca non puo' accordarsi per durata superiore a tre anni. Puo' essere prorogato, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.


Art. 7

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Comma 1

Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di L. 2 per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso.
(2) (3) (5) ((6))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 4 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato."


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 4 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1962.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000".


Art. 9

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Comma 1

Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dal permesso:

1° quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;

2° quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;

3° quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli articoli 8 e 12 del presente decreto;

4° quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennita' verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca e' ammessa opposizione. Questa e' decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.


Art. 10

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Comma 1

I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facolta' di esigere una cauzione.

Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilira' d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potra' dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sara' decisa dall'autorita' giudiziaria.


Art. 11

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Comma 1

Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione, puo' essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreche' i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.


Art. 12

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Comma 1

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

In nessun caso si puo' disporre delle sostanze minerali estratte, senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

La facolta' di autorizzare la utilizzazione suddetta puo' essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.


Art. 13

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Comma 1

Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione e' determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.


Art. 14

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Comma 1

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382)).

Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto e' disposto dall'art. 11.


Art. 15

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Comma 1

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382)).

Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382)).


Art. 16

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Comma 1

Il ricercatore e' preferito ad ogni altro richiedente, purche' il Ministro per l'economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneita' tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta, e un'indennita' in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennita' sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa e' di competenza dell'autorita' giudiziaria.


Art. 17

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Comma 1

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.


Art. 18

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Comma 1

La concessione e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ((...)).

Il decreto di concessione contiene:

a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;

e) l'ammontare del premio e delle indennita' eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16;

f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello State ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di L. 10, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all'ufficio delle ipoteche.


Art. 19

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Comma 1

I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennita' spettanti per gli eventuali danni.


Art. 20

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Comma 1

Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l'economia nazionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennita', ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.

L' inadempimento all' obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale.


Art. 21

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Comma 1

La concessione della miniera e' temporanea.


Art. 22

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Comma 1

La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

L'iscrizione delle ipoteche e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.


Art. 23

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Comma 1

Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.


Art. 24

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Comma 1

Il concessionario puo' disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.


Art. 25

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Comma 1

Il concessionario e' tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di L. 5 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.
(2) (3) (5) ((6))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 4 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato".


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 4 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1962.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000".


Art. 26

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Comma 1

Le miniere date in concessione devono essere tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, ((...)), sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

La facolta' di consentire la sospensione dei lavori spetta, alla stessa autorita' alla quale e' attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facolta' spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.


Art. 27

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Comma 1

null

Comma 2

Indipendentemente dalla nullita' suddetta, il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti, dopo avere inteso l'Amministrazione militare.

Il decreto che autorizza il trasferimento e' registrato con tassa fissa di L. 10.


Art. 28

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Comma 1

Il Ministro per l'economia nazionale puo' esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.

Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Trascorso tale termine, il detto rappresentante sara' nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.


Art. 29

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Comma 1

I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'autorita' pubblica la necessaria assistenza.


Art. 30

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Comma 1

L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera puo' essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreche', a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 15.


Art. 31

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Comma 1

Il concessionario e' tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 10.


Art. 32

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Comma 1

Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In caso di contestazione circa la necessita' e le modalita' delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario puo' domandare la dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione e' fatta dal Ministro per l'economia nazionale, ((...)).

Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale puo' ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennita' e disponendone il deposito.


Art. 33

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Comma 1

La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza.


Art. 34

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Comma 1

La concessione scaduta puo' essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.


Art. 35

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Comma 1

Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.


Art. 36

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Comma 1

Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorita' giudiziaria.


Art. 37

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Comma 1

Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e' tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procedera' alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.


Art. 38

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Comma 1

Il Concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui e' stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario e' costituito custode della miniera ed e' tenuto a non fare piu' lavori di coltivazione mineraria, ne' a variarne in qualsiasi modo lo stato.

L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

In caso di inosservanza ne' ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.


Art. 39

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Comma 1

Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, ((...)).


Art. 40

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Comma 1

Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

1° non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
2° non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 27.


Art. 41

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Comma 1

La decadenza dalla concessione e' pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ((...)).

Contro il decreto che pronuncia la decadenza, e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.


Art. 42

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Comma 1

Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritti all'ufficio delle ipoteche.

Dalla data dei decreti predetti, il concessionario e' esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.


Art. 43

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Comma 1

La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza puo' essere nuovamente concessa.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Puo' altresi' ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purche' ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 36.


Art. 44

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Comma 1

Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, puo' procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato.

Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 30.

Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione e' proponibile sulla concessione mineraria e il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e puo' formare oggetto di nuova concessione.


Comma 2

TITOLO III. - Cave.

Art. 45

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Comma 1

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilita' del proprietario del suolo.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario puo' prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario puo' dare la concessione della cava o della torbiera in conformita' delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sara' preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario e' corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32.

((Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, puo' prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottempranza alle prescrizioni, la regione puo', con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione.
Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione))
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Comma 2

TITOLO IV. - Rapporti di vicinanza e consorzi minerari.

Art. 46

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Comma 1

Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.


Art. 47

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Comma 1

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.


Art. 48

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Comma 1

Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere puo' essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, la facolta' di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di L. 10.

Sono parimenti soggette al diritto fisso di lire dieci tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.

L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sara', per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.


Art. 49

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Comma 1

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.


Art. 50

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Comma 1

Allorche' il difetto di unita' nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilita' di una piu' conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere puo' essere assoggettata ad una gestione unica.

In tal caso, i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale delega uno o piu' commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

I ricorsi contro le basi del reparto sono decisi dal tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.


Comma 2

TITOLO V. - Disposizioni penali.

Art. 51

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Comma 1

Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale e' punito con la multa non inferiore a L. 5000, oltre la confisca del materiale scavato.

Alla stessa penalita' e' soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dell'art. 12.


Art. 52

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Comma 1

Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera e' punito con la multa non inferiore a L. 5000 senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato.

Alla stessa penalita' e' soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 29.


Comma 2

TITOLO VI. - Disposizioni generali e transitorie.

Art. 53

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Comma 1

Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreche' anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.


Art. 54

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Comma 1

Nei territori nei quali, in virtu' delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilita' delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.

E' parimenti trasformata in concessione la proprieta', comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto.


Art. 55

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Comma 1

I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista.


Art. 56

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Comma 1

Nei territori indicati nell'art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potra' essere stabilito dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.


Art. 57

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Comma 1

Le concessioni confermate o accordate in virtu' degli articoli 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalita' del conferimento stesso.


Art. 58

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Comma 1

I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti.


Art. 59

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Comma 1

Nei territori indicati nell'art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilita' di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreche' ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.


Art. 60

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Comma 1

Agli effetti degli articoli precedenti, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate:

a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee;

b) le miniere in esercizio o abbandonate.

La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilita' o proprieta' della miniera.

Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intendera' decaduto e il Ministro per l'economia nazionale potra' liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto.


Art. 61

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Comma 1

Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a piu' persone, queste dovranno nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Trascorso questo termine, il rappresentante sara' nominato di ufficio dal presidente del tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'articolo 28.


Art. 62

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Comma 1

Ove l'Amministrazione riconosca che due o piu' miniere, vicine o contigue, non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potra' promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'art. 50.


Art. 63

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Comma 1

Le coltivazioni di giacimenti di sostanze, che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.


Art. 64

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Comma 1

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.

Nulla e' innovato:

a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria;

b) alle facolta' conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;

c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e di Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.


Art. 65

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Comma 1

Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto, il quale entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo - Volpi
- Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 263, foglio 161. - Ferretti.