A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonche' quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.
E' dovuto altresi' dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed e' maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attivita' professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' elevata dal 2 al 3 per cento."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33 comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, gia' elevata dall'articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."