Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.
Art. 2
#Comma 1
I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000. (2)
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. (2)
Comma 2
Comma 3
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
I contributi base e di adeguamento giornalieri relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici
Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della metà))
I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo
Il contributo aggiuntivo aziendale
Art. 4
#Comma 1
Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.
Art. 5
#Comma 1
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'art. 14-quater, terzo e quarto comma, e 14 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.
Art. 6
#Comma 1
Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. (4)
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.
Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. (4)
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.
Comma 2
Comma 3
Art. 7
#Comma 1
Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.
Art. 8
#Comma 1
In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Art. 9
#Comma 1
A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.
Art. 10
#Comma 1
Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non può eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.
In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interesse.
Art. 10-bis
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Il Decreto 24 gennaio 2003 (in G.U. 14/03/2003, n. 61) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2000, in Euro 1.032.914,00 (L. 2.000.000.000)".
Art. 12
#Comma 1
Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Art. 13
#Comma 1
Il numero 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"5) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità".
Il secondo comma del sindacato art. 3 è sostituito dal seguente:
"È componente di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
Art. 14
#Comma 1
In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669,
L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.
L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attività di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni più favorevoli.
A decorrere dal
Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità.
Resta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980.
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo))
Con effetto
Art. 15
#Comma 1
Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dagli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato fino al 31 dicembre 1982.
Art. 16
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 21