Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
Nel
caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
Art. 1
#Comma 1
I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite istituti di credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti, nelle predette contabilità speciali entro tre giorni dalla data di esazione".
All'articolo 14:
al primo comma, le parole: "è riconosciuto dal 1 gennaio 1982" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto, dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982," e sono soppresse le parole: "e, comunque, non superiore a 101 giornate,";
il quarto comma è soppresso;
al quinto comma, le parole: "Nei primi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Nel periodo" e le parole: ", 101 giornate nell'anno 1983" sono soppresse;
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere più il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni";
al settimo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole: "periodo di paga in corso al" e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo";
all'ottavo comma, le parole: "dal periodo di paga di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 1982".
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
LA MALFA - ANDREATTA
Comma 6