Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei.
La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge
L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.
Art. 2
#Comma 1
prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Comma 2
L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.
Con decorrenza dal 1 aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.
Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1 aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facoltà di richiedere, con effetto dal 1 aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe più elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.
Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.
È abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537))
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "Per i lavoratori autonomi e concedenti di terreni a colonia e mezzadria, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge, la quota capitaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è
aumentata di lire 17.000 annue a decorrere dall'anno 1982."
La stessa L. 251/1982 ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982."
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall' 1,25 al 2,75 per cento.
Comma 3
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 11, ultimo comma) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti
del settore agricolo."
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
1) assicurazione contro le malattie:
a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore;
b) per il finanziamento previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento; 2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;
3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;
4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di L. 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'art. 2 del decreto predetto.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.(2)
Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.
Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma precedente è posticipato al 10 gennaio 1982.
Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'l,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.(2)
Con effetto dal 1 gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime è ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1 gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo.
Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dalla attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980.
Comma 3
La stessa legge, ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 ai 3 per cento."
Comma 4
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con effetto dal 10 gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:
Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo".
Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537.
A decorrere dal 10 gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-sexies, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. (8)
Comma 3
Il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "È elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale."
Comma 4
Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale."
Comma 5
Il D.L.14 giugno 1996, n. 318 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "A decorrere dal 1 luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni."
Comma 6
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione."
Comma 7
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537".
Art. 14
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
ANDREATTA
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 27