Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".))
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni"))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
"d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter";
b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi".))
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
«5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
«
Art. 4
#Comma 1
corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
"c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6".))
"5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026".))
Art. 8
#Comma 1
Misure fiscali in favore delle imprese
Comma 2
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.))
Art. 8-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-quater
#Comma 1
Comma 2
a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023;
c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.))
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
b) al comma 1-bis:
1) le parole: "ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia o la città metropolitana destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività";
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, già iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis";
d) al comma 3, le parole: "le immatricolazioni" sono sostituite dalle seguenti: "le formalità";
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la città metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza";
f) al comma 5, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 4 e 4-bis";
g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le città metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026";
h) il comma 10 è abrogato.))
Art. 10-ter
#Comma 1
Comma 2
"3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica".))
Art. 10-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-quinquies
#Comma 1
Comma 2
a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;
c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;
e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.))
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
1) il comma 1.1 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
2) il comma 2.1 è abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
4) al comma 3-bis, lettera a), le parole «di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse.
«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;
«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
"10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"))
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio