DECRETO LEGISLATIVO

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Numero 239 Anno 1996 GU 03.05.1996 Codice 096G0254

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

Comma 2

La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime ((o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu' investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)).


Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2.
Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.


Art. 2

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Comma 1

Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti

Comma 2

Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti.
L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138.


L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1. (17)


L'imposta sostitutiva di cui al commi 1 e 1-bis e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui al commi 1 e 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei titoli. (17)


Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalita' applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7. (16)


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 4, lettera c)) che "le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento."


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012".


Art. 3

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Comma 1

Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva

Comma 2

Se in una operazione intervengono piu' intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione e' accreditata o addebitata al "conto unico" dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione e' stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.


Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.
Per i titoli indicati nell'articolo 2, ((comma 1-bis)), si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.((17))


Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale e' costituito il deposito accredita il "conto unico" dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.


Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel "conto unico". L'intermediario ha la facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.


Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico" risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi.


Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato.


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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012".


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni

Comma 2

I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.


((


Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di inposte sui redditi.


))


((


La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.


))


Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.


Art. 5

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Comma 1

Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva

Comma 2

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)) conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.


Per i titoli di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.((17))


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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012".


Art. 6

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Comma 1

Regime fiscale per i soggetti non residenti

Comma 2

COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 41, comma 8) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.


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AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.


Art. 7

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Comma 1

Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti

Comma 2

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.


((


))


Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente.


La mancata acquisizione (( della dichiarazione )) di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. (( La predetta dichiarazione )) non e' acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.


Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la societa' di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puo' in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.


Art. 8

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Comma 1

Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria

Comma 2

La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.


Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.


Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.


Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, (( da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato )).


Art. 9

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Comma 1

Intermediari non residenti

Comma 2

Sono equiparati alle banche e alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, gli enti e le societa' non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.


Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite particolari modalita' per l'assolvimento, da parte degli enti e delle societa' non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 7 e 8.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 41, comma 8) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.


Art. 11

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Comma 1

Altre disposizioni

Comma 2

La ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e' applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1 gennaio 1997.


Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della "prima" tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.


I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'art. 2.


Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.


Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.


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AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.


Art. 12

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Comma 1

Decorrenza

Comma 2

Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola di cui all'art. 1 emessi anteriormente al 1 gennaio 1997, aventi una durata non superiore ai dodici mesi, resta ferma la previgente disciplina.


((


Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l'imposta sostitutiva si applica a partire dal 1o luglio 2000.
Per i titoli di cui al periodo precedente depositati al 1o luglio 2000 presso gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, il conto unico e' accreditato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed e' addebitato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonche' dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.


))


Art. 13

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Comma 1

Disciplina transitoria

Comma 2

Ai fini della determinazione degli acconti IRPEG dovuti per il periodo d'imposta in corso al 1 aprile 1997 non si tiene conto, nella misura del 60 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 scomputate per il periodo d'imposta precedente. Per la determinazione degli acconti IRPEG dovuti per i successivi periodi d'imposta non si tiene conto delle predette ritenute, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai fini della determinazione degli acconti IRPEF dovuti dai soci delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.


Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi fino al 31 dicembre 1988, soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura diversa dal 12,50 per cento, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 con la medesima aliquota prevista per la predetta ritenuta.