Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali";
al comma 3, lettera b), le parole: "lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed f),".
All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse le parole:
"indicati nel comma 1 dell'articolo 1"; e le parole: "dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1".
L'articolo 3 è soppresso.
All'articolo 1:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali";
al comma 3, lettera b), le parole: "lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed f),".
All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse le parole:
"indicati nel comma 1 dell'articolo 1"; e le parole: "dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1".
L'articolo 3 è soppresso.
Art. 2
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI