DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1986, n. 556

Numero 556 Anno 1986 GU 20.09.1986 Codice 086U0556

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2.
((Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali))
. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse:
a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma,
((lettere d) ed f),))
del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

Art. 2

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Comma 1

1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli
((...))
emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2
((dell'articolo 1))
, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al consolato generale d'Italia in Barcellona, addì 19 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1986
Atti di Governo registro n. 61, foglio n. 51