Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 ottobre 1983, è elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.
2. È altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
#Comma 1
Nell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.
In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".
Art. 3
#Comma 1
Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui allo articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento e la seconda al 60 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
Art. 4
#Comma 1
1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito
((in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983))
per eccedenza delle ritenute
((di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26))
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subite in ciascun periodo di imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonchè dei relativi interessi, si provvede
((, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984))
mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico
((, restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria))
.
((2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalità di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985))
3. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al primo comma.
((La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta))
.
Art. 5
#Comma 1
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonchè dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.
La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate
((...))
.
Art. 6
#Comma 1
((1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'articolo 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza))
Comma 2
2. Per i titoli e i certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il primo versamento deve essere effettuato entro il
((31 marzo 1985))
con riguardo al maggior valore complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
((, e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati))
.
Art. 7
#Comma 1
((1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale))
Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale))
Comma 2
2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data.
Art. 8
#Comma 1
Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5
((...))
emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
Art. 9
#Comma 1
1. I titoli e i certificati di cui agli articoli 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione.
Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.
Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.
((1.1. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi))
.
((2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonchè quelle dell'articolo 1, sesto comma, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7))
Art. 10
#Comma 1
((
1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.
2. Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi nè di controllo sulla gestione stessa))
Art. 11
#Comma 1
1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.
2. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, resta ferma
((...))
la disciplina stabilita nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692.
((2.1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12.50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti i possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
2.2. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione))
.
"Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12.50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti i possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
2.2. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione))
Art. 11-bis
#Comma 1
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))
.
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))
.
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.
Art. 12
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 30 settembre 1983
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI - VISENTINI - GORIA - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 16
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 16