DECRETO-LEGGE

D.L. 787/1981 - DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 787

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 787

Numero 787 Anno 1981 GU 31.12.1981 Codice 081U0787

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1


Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in L. 150 dall'art. 47, lettera a), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera a), e 46, in L. 1.000 dall'art. 18, in L. 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera b), a 28, da 37 a 45, 49 e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in L. 1.000.
La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco prima dell'uso devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.
Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

Art. 2

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Comma 1


L'art. 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:
"Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.
Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.
Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.
Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.
Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.
CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982, N. 52.
L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione".
((2))

Art. 3

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Comma 1


Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.
I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.
Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.
Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981.
((Gli aumenti suindicati relativi a tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento è compreso nel periodo tra il 31 dicembre 1981 ed il 31 gennaio 1982, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per le concessioni governative in materia di proprietà industriale gli aumenti predetti si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 1982))
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Art. 4

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Comma 1


È istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8% all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale è commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui agli articoli 26, primo e secondo comma, e 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute e dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nella determinazione dell'ammontare dell'addizionale non si tiene conto dell'imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.

Art. 5

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Comma 1


I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare - entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 - un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.
Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.

Art. 6

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Comma 1


I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'otto per cento delle ritenute di cui al primo e secondo comma dell'art. 26 e al penultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'addizionale è commisurata:
a) sulle ritenute di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1982;
b) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 ed al penultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti o dei dividendi rispettivamente maturati o deliberati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1982.
Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, l'ammontare dell'addizionale si considera quale acconto dell'imposta dovuta dal
((sostituito))
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Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze - comprese quelle previste dall'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, per il versamento di
((giugno e ottobre 1982))
- stabilite per il versamento delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale.
Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichiarazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7

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Comma 1


L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.
Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonchè le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali l'addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute indicate nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.

Art. 8

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Comma 1


Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.
Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.
Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.
Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.
All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la commissione di cui all'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

Art. 9

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Comma 1

((Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto, eccettuate quelle di cui agli articoli 1 e 3, è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982))
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Art. 10

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Comma 1


La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1982 ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 90 al 92 per cento.

Art. 11

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 3) che "l'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000 e l'importo di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo è elevato a lire 4.500.000. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1983. "

Art. 12

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 25