Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che per il corrente anno 1981 il trattamento minimo annuo delle pensioni da lavoro dipendente erogato dall'I.N.P.S. supera l'importo di lire due milioni cinquecentomila;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare il predetto limite di reddito per consentire all'I.N.P.S. l'applicazione dell'ulteriore detrazione prevista dal citato art. 3 della legge n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Con effetto dal 1 gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 3 milioni.
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 22 dicembre 1981 n. 787, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982 n. 52, ha disposto (con l'art. 11) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a L. 130.000 e l'importo di L. 3.000.000 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981 n. 490, è elevato a L. 3.500.000".
Art. 2
#Comma 1
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 26.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 20 luglio 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 19
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 19