DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1982, n. 923

Numero 923 Anno 1982 GU 21.12.1982 Codice 082U0923

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-07-29;923

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti urgenti in materia fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1


Fino al 31 dicembre 1983 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 percento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1983 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Sono prorogati per il 1983 gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione determinati per il 1982 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.
È confermata per l'anno 1983 l'addizionale straordinaria dell'8 per cento secondo le modalità stabilite negli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fatto salvo quanto stabilito dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.
L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dai precedenti due commi è di esclusiva spettanza dell'erario.
È confermata per l'anno 1983 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.
((All'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è soppressa la parola:
" diretta "))
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Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1982

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FANFANI - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 23