DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 936

Numero 936 Anno 1977 GU 29.12.1977 Codice 077U0936

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15%.
((Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.))

Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse le parole "per anno solare".
I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale.
Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Art. 2

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Comma 1

L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione è riscossa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con le modalità e nei termini previsti negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nei confronti degli altri soggetti con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3, secondo comma, 3-bis e 8, primo comma, n. 3, dello stesso decreto. Con decreto ministeriale, a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potrà essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.
Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 1978. L'aconio non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila.
((Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1 gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.))

Art. 3

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Comma 1

((Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976 salvo quanto è disposto nel comma seguente))
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I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono includere nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge anche i redditi fondiari posseduti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1977 e la data di inizio dell'esercizio o periodo di gestione.
Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9.
((Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati.))

Art. 4

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Comma 1

((È elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le aziende e gli istituti di credito, il cui esercizio sociale è ordinato in coincidenza con l'anno solare, possono effettuare entro il 31 marzo 1978 il versamento di conguaglio delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari maturati nell'esercizio 1977.
Entro lo stesso termine tutte le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare separatamente un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati dalla data di inizio del periodo di imposta nell'anno 1977 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data del 31 marzo 1978; resta fermo l'obbligo del pagamento degli ulteriori acconti nelle misure e nei termini stabiliti dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751.))

Art. 5

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Comma 1


Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il quarto periodo del primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica".
b) Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:
"A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresì effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3)".
((In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1 gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate.))
Tuttavia, a richiesta dell'ufficio delle imposte dirette o del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette l'Istituto è tenuto a trasmettere gli elenchi o i nastri magnetici contenenti per ciascun partecipante le indicazioni prescritte nel secondo comma dello stesso art. 7.
In deroga alle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 18 della legge 13 aprile 1977, n. 114, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono far risultare gli importi dei rimborsi e dei recuperi effettuati per l'anno 1976 da elenchi nominativi da presentare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 6

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Comma 1

((Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate secondo le disposizioni seguenti:
a) sono iscritte per un terzo del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici; le iscrizioni sono effettuate non prima dei 31 luglio, 1978 e non oltre il 31 luglio 1979;
b) sono iscritte per i due terzi del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di primo grado;
c) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di secondo grado;
d) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalla commissione centrale o dalle corti d'appello.))

Art. 6-bis

Art. 7

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Comma 1


I rimborsi di imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1975, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.
Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1978 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1977 e al 30 giugno 1978 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.

Art. 8

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Comma 1

((Il Ministro per le finanze, con proprio decreto,))
può includere nei modelli di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nel secondo comma dell'art. 31 è aggiunto il seguente n. 5):
"5) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'art. 33 è provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale";
b) Nel terzo comma dell'art. 31 sono soppresse le parole "e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta";
c) L'art. 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33 - (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti). - I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire devono provvedere:
a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
b) al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione".
((d) nel primo comma dell'articolo 74 è aggiunta la seguente lettera:
"d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".))

Art. 9

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Comma 1

La sovratassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, è aumentata a lire diciottomila per ogni CV fiscale di potenza e motore, con un minimo di lire trecentomila. Resta ferma la riduzione del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza
((sono altresì inclusi nella stessa riduzione tutti i furgoni e doppi cabinati ad uso promiscuo di proprietà di imprese con portata netta non inferiore ai 6 quintali e muniti della licenza per il trasporto merci))
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L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da L. 11.800 a L. 21.365 per quintale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1978.

Art. 10

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Comma 1


All'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"L'etere metilterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina".
Alla tabella A allegata al predetto decreto-legge è aggiunta la seguente lettera:
"V) Etere metilterbutilico destinato ad usi diversi dalla carburazione".
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas e sugli estratti aromatici e prodotti di composizione simile sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale.
Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, è sostituito dal seguente:
"Qualora l'installazione di misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà tecniche l'amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti quantitativi di cui al precedente comma e quelli dei gas di petrolio liquefatti estratti anche con pagamento d'imposta siano eseguiti mediante l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati".

Art. 11

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Art. 12

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Comma 1

((Le aliquote dell'imposta di soggiorno di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, sono raddoppiate per l'anno 1978 e triplicate a partire dal 1 gennaio 1979.
Il gettito dell'imposta già spettante all'ONMI è devoluto, con l'obbligo di gestione separata, di cui all'articolo 10 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 765, ai comuni nei quali è fatto obbligo di corrispondere la imposta.
Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni, con propria legge, procedano alla soppressione degli attuali enti provinciali per il turismo (EPT) il gettito di imposta ad essi devoluto viene portato in aumento della quota di gettito spettante ai comuni di cui al comma precedente.))

Art. 13

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Comma 1


Salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914, i termini di prescrizione e di decadenza scadenti il 31 dicembre 1977 per effetto degli articoli 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16 e 5 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono prorogati ulteriormente al 30 giugno 1978.
((Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonchè quello di cui alla legge 10 giugno 1977, n. 285, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.))

Art. 14

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Art. 15

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - PANDOLFI -
COSSIGA - MORLINO -
STAMMATI - ANSELMI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 38