Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall'art. 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1977.
Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonchè alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.
I termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 19, che in virtù delle disposizioni ivi contenute scadono tra il 1 gennaio e il 4 dicembre 1977 sono prorogati al 31 dicembre 1977.
I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie nonchè alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni, scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 30 giugno 1978 sono prorogati a quest'ultima data.
La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonchè di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.(2)
((3))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 giugno 1977, n.307, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1977, n.500 (in G.U. 12/8/1977, n.220) ha disposto (con l'art.5 comma 1) che" I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 30 giugno 1977 dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1977."
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n.38 ( in G.U. 27/2/1978, n.57) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914, i termini di prescrizione e di decadenza scadenti il 31 dicembre 1977 per effetto degli articoli 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16 e 5 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono prorogati ulteriormente al 30 giugno 1978."
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - PANDOLFI
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 32
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 32