Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.
I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate aventi scadenza nell'anno 1977, purchè la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma dei predetti articoli concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.
La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza della rata di febbraio 1978, con le modalità e alle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Art. 2
#Comma 1
I contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al precedente art. 1, secondo comma, sono esonerati per gli anni dal 1975 al 1978 dall'obbligo del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilito dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.
Il beneficio di cui al comma precedente è concesso anche ai contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli considerati nel precedente comma, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei predetti comuni.
La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai soggetti di cui ai commi precedenti per il 1975 è effettuata a mezzo ruolo, in quattro rate, a partire dalla
L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il 1976 sarà riscossa mediante ruolo, in quattro rate, a partire dalla rata di febbraio 1979, senza l'applicazione di interessi e soprattasse.
Con le stesse modalità saranno iscritte a ruolo le imposte sul reddito delle persone fisiche dovute per gli anni 1977 e 1978 a partire rispettivamente dalle rate di febbraio del 1980 e 1981.
Art. 3
#Comma 1
I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, non sono tenuti al versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alle dichiarazioni annuali da presentare entro il 30 giugno 1977 nonchè dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione relativa all'esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977.
La disposizione del precedente comma si applica anche ai soggetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, diversi da quelli previsti nel precedente comma, ed esercenti le imprese di cui all'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976. A tal fine deve essere allegato alla dichiarazione annuale un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante la condizione di impresa danneggiata agli effetti del predetto art. 3.
Le imposte non versate ai sensi dei precedenti commi sono riscosse mediante ruoli, senza l'applicazione di interessi e sopratasse, in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1978 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento diretto, ed in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1979 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo di imposta.
Art. 3-bis
#Comma 1
Art. 3-ter
#Comma 1
Art. 3-quater
#Comma 1
Art. 3-quinquies
#Comma 1
È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito))
Art. 4
#Comma 1
a) nei comuni indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;
b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici))
L'onere derivante dall'applicazione dello sgravio contributivo di cui al presente articolo è posto a carico dello Stato, che provvederà a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme non riscosse sulla base delle risultanze annuali di gestione.
I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto))
Art. 4-bis
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 30 giugno 1977 dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1977.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 17