Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 7-bis
Art. 7-ter
Art. 9-bis
Nei
comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è parimenti sospeso fino al 30 giugno 1977 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 settembre 1976, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, scadenti tra tale data e il 30 giugno 1977, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi". Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
Art. 1
#Art. 10-bis
Comma 1
Comma 2
"Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dal precedente articolo 10.
Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio 1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituita da quella del 15 settembre 1976".
Comma 3
Art. 11-bis. - "Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.
Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto".
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Art. 17-bis. - "Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia dopo il maggio 1976".
Art. 17-ter. - "L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dai seguenti:
"La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta, a carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonchè, a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non e cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.
La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri e modalità ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico di organismi assicurativi esteri"".
Art. 17-quater. - "Alle vedove di guerra e agli orfani inabili, ai genitori o collaterali inabili di caduti in guerra titolari di pensione di guerra, residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, che non siano in godimento di altre pensioni è corrisposta l'indennità "una tantum" di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227".
Art. 17-quinquies. - "La rendita a favore dei cittadini riconosciuti invalidi a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applica con decorrenza dalla data dell'infortunio.
Le provvidenze di cui al citato articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1 del predetto decreto-legge nonchè all'articolo 11 del presente decreto".
Comma 7
"I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.
Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti".
Comma 8
Comma 9
"L'agevolazione di cui sopra può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la formazione della proprietà coltivatrice".
Comma 10
Art. 34-bis. - "Il primo comma dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:
"Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni"".
Art. 34-ter. - "Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili, nonchè in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza degli stessi, è posta a carico dello Stato nella misura del 75 per cento del suo ammontare.
La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Ai relativi pagamenti in favore dell'Enel si provvede con gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
La spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli alloggi dei senza tetto ubicati nei centri assistenziali istituiti dal commissario straordinario è posta a totale carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto".
Comma 11
"Negli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è compresa anche l'esecuzione di varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali".
Comma 12
Art. 36-bis. - "Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non si applicano nei confronti degli imprenditori che ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi ed alleghino alle stesse una attestazione del sindaco dalla quale risulti che l'azienda, i cui redditi sono compresi nella dichiarazione, è stata gravemente danneggiata nella propria struttura produttiva a causa del sisma.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente le riscossioni sono effettuate a mezzo ruolo senza l'applicazione del disposto degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche".
Art. 36-ter. - "I crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale in uno dei comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del presente decreto, derivanti dalla dichiarazione dei redditi posseduti negli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione".
Art. 36-quater. - "L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976".
Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nelle ipotesi previste dal primo e secondo comma dell'articolo 26 del suddetto decreto-legge n. 227, sono prorogati al 31 dicembre 1976 i termini per le registrazioni cronologiche previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè i termini previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica".
Comma 13
"È inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto articolo 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risultino essere stati impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo dal 6 maggio al 30 settembre 1976".
Comma 14
al terzo comma la parola: "aprile" è sostituiti dall'altra: "luglio";
dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
"I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di sospensione della riscossione ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nelle legge 29 maggio 1976, n. 336.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette";
all'ultimo comma, dopo le parole: "dell'articolo 11" sono aggiunte le seguenti: "del presente decreto-legge".
Comma 15
"d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera a);
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie";
dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecali e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto";
l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonchè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.
Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, semprechè non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
Comma 16
Art. 41-bis. - "I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori dipendenti dagli esercenti attività professionali ed artistiche.
I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè dall'articolo 19 del presente decreto-legge si applicano anche gli esercenti attività professionali ed artistiche".
Art. 41-ter. - "Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici
anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, stipulati fino al 31 dicembre 1980, nonchè di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.
Salvo il caso di forza maggiore l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto.
Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.
Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali".
Art. 41-quater. - "Nei casi in cui l'attività esercitata dalle imprese sia rimasta sospesa a causa degli eventi sismici, le tasse sulle concessioni governative relative a licenze, autorizzazioni e concessioni e; la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche a carico delle imprese medesime non sono dovute fino alla scadenza dell'anno solare in cui è avvenuta la ripresa dell'attività stessa.
Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, è esclusa la responsabilità solidale prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nei confronti di coloro che hanno sospeso, e limitatamente al periodo di sospensione derivante dagli eventi sismici, l'attività in relazione alla quale si verifica il presupposto di tale responsabilità.
La data di ripresa dell'attività deve essere comunicata dagli interessati alle competenti autorità comunali, a mezzo raccomandata, non oltre tale data, pena la decadenza dal beneficio.
Per coloro che hanno già ripreso l'attività interrotta per causa dei movimenti sismici, l'adempimento di cui sopra deve essere fatto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".
Comma 17
"Per i veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria "a furgone finestrato"";
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"L'imposta straordinaria prevista dal primo comma deve essere corrisposta, nelle misure stabilite dalle disposizioni ivi richiamate, anche per le unità da diporto nazionali a motore, ancorchè ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976 la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno indicati il termine e le modalità per il versamento dell'imposta";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma nonchè quelle degli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346";
l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
"Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone, nonchè quelli di proprietà dei terremotati della Valle del Belice, residenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.
I rimorchi ad uso abitazione e simili, utilizzati nel territorio delle province di Udine e Pordenone dai residenti nei comuni contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977".
Comma 18
Comma 19
Comma 20
Comma 21
Comma 22
PANDOLFI
Comma 23