Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
È ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.
La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:
"B) Benzina:
I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo,
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.822,50 a L. 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.
Art. 2
#Comma 1
Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.
All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Art. 3
#Comma 1
Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.
Art. 3-bis
Comma 1
"Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:
1) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 4 per cento;
2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento.
Gli abbuoni di cui al precedente comma sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.
Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati di imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:
1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:
a) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 2 per cento;
b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;
2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento"))
Art. 3-ter
#Comma 1
Art. 3-quater
Comma 1
"Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1.
Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.
Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto".
In sede di prima applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, quale modificato dal presente articolo, il Ministro per le finanze dovrà prevedere, nel decreto da emanare in base alle disposizioni indicate nel primo comma del precitato articolo 2, che il nuovo livello del saggio d'interesse dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le concessioni di maggiore dilazione dell'imposta di fabbricazione non possono essere accordate per un importo complessivo superiore all'ammontare globale delle dilazioni concesse alla data del 30 aprile 1974.
Per ciascuna azienda la maggiore dilazione non può superare l'ammontare dell'imposta dilazionata a suo favore alla data predetta.
Per le aziende che a tale data non fruivano del beneficio, la concessione può essere accordata per l'anno successivo a quello della domanda e l'ammontare della maggiore dilazione è determinato tenendo conto dell'imposta pagata per le estrazioni effettuate nel periodo agosto-ottobre dello anno precedente a quello della concessione, ragguagliandola alle aliquote d'imposta vigenti alla data del 30 aprile 1974. Resta fermo, in ogni caso, l'importo complessivo di cui al comma precedente e, in relazione a tale massimale, sono proporzionalmente ridotti l'importo della dilazione fruito da ciascuna azienda al 30 aprile 1974 e quello spettante ai nuovi richiedenti sulla base dei criteri stabiliti nel presente comma))
Art. 3-quinquies
#Art. 3-quinques
Comma 1
"È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno.
L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.
La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87))
Art. 3-sexies
#Art. 3
Comma 1
Comma 2
"L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975"))
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV. . . . . . . L. 30.000;
autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV. . . . . . . L. 50.000;
autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV . . . . . . L. 200.000.
Comma 3
Comma 4
Comma 5
L'imposta deve essere corrisposta: a) per i veicoli e gli autoscafi per i quali è stata già pagata la tassa di circolazione,
Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce e deve essere specificato l'importo dell'imposta "una tantum", qualora questa venga corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione.
La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al presente articolo si applica una soprattassa
Nel caso che non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo si applica una soprattassa pari alla metà dell'imposta dovuta.
La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire cinquemila.
Qualora il pagamento della penalità e del tributo evaso, ove dovuto, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare delle soprattasse è ridotto alla metà.
Comma 6
La L. 14 agosto 1974, n. 346 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli accertamenti per l'omesso versamento dei tributi di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono privi di ogni effetto.
Art. 5
#Comma 1
Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera c) dell'art. 747 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
Comma 2
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L. 1 milione;
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L. 5 milioni;
aeromobili con propulsione a getto L. 10 milioni))
Comma 3
Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca di immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonchè la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Per le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dagli ultimi quattro commi del precedente art. 4.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni gli ufficiali di polizia tributaria.
Comma 4
Art. 5-bis
#Comma 1
Art. 5-ter
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Le entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.
I proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 250 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Gli utili del fondo, al netto delle spese di amministrazione, saranno destinati ad incremento della sua dotazione iniziale.
All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente quarto comma si provvede con un corrispondente importo dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto))
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 39. - CORAZZINI