DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Numero 749 Anno 1965 GU 09.07.1965 Codice 065U0749

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella, quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.


Art. 2

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Comma 1

Le nuove misure degli stipendi, delle paglie e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13ª mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennita', assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.
Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonche' gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.


Art. 3

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Comma 1

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.
La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potra' eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unita' di detti personali.
In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro puo' autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni.
Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, e' modificato come segue:
a) 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
b) 60 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;
c) 32 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;
d) 30 ore mensili per gli impiegati e 37 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465;
e) 30 ore mensili, salve particolari necessita' di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtu' di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili autorizzabile alla data del 31 dicembre 1964 in base alle norme stesse, e' ridotto del 37,50 per cento.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennita' di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, e' modificato come segue:
a) 50 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparante;
b) 57 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;
c) 60 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.
L'indennita' di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e' ragguagliata a quella prevista dal precedente comma.
La riduzione del 37,50 per cento si applica, con i criteri previsti dal precedente quinto comma, anche alle indennita', agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:
a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;
b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;
c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;
d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;
e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.
La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risultera' inscritto in bilancio per l'anno 1965. (1) (1a) (1b) ((2a))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 luglio 1967, n. 594 ha disposto (con l'art. 1) che "Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' aumentato, per quanto riguarda la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di lire 42.000.000."


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AGGIORNAMENTO (1a)


La L. 27 luglio 1967, n. 621 ha disposto (con l'art. 2) che "In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' ridotto ulteriormente di lire 3.300 milioni."


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AGGIORNAMENTO (1b)


La L. 2 maggio 1969, n. 250, nel modificare la L. 27 luglio 1967, n. 621, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' ridotto di lire 2.250.000.000 anziche' di lire 3.300.000.000"."


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AGGIORNAMENTO (2a)


La L. 11 febbraio 1970, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "il limite di spesa annua relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, e' elevato di lire 1.975 milioni dal 1 gennaio 1970 e di lire 3.950 milioni dal 1 gennaio 1971."


Art. 4

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Comma 1

Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incideranno al 28 febbraio 1966, sono maggiorate del 6,98 e del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento.
Negli stessi casi, le indennita' relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 16 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennita' assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento.
Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non operano sulle indennita', assegni o compensi riportati, con le rispettive misure, nei successivi articoli.


Art. 5

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Comma 1

L'indennita' militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo dei gli agenti di custodia e l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
Celibe Ammogliato Lire Lire

Generale di corpo d'armata, e gradi
corrispondenti......................... 56.780 64.980
Generale di divisione e gradi
corrispondenti......................... 49.360 57.560
Generale di brigata e gradi
corrispondenti......................... 26.920 34.920
Colonnello e gradi corrispondenti... 18.280 26.180
Tenente colonnello e gradi
corrispondenti......................... 5.180 13.180
Maggiore e gradi corrispondenti..... 8.400 16.400
1° Capitano e qualifiche
corrispondenti......................... 16.510 24.510
Capitano e gradi corrispondenti..... 7.510 16.510
Tenente e gradi corrispondenti...... 6.850 17.550
Sottotenente e gradi corrispondenti:
a) in servizio permanente......... 4.280 11.770
b) a carriera limitata e delle
categorie del congedo trattenuto o
richiamato d'autorita'.................. 5.350 16.050
c) delle categorie del congedo
trattenuto o richiamato a) domanda..... 8.410 19.110
d) delle categorie del congedo in
servizio di prima nomina............... 7.340 14.830

Ai primi capitani ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennita' militare e' corrisposta nella misura prevista per il grado di maggiore


Art. 6

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Comma 1

L'indennita' militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e l'indennita' di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
Celibe Ammogliato Lire Lire

Aiutante di battaglia e gradi
corrispondenti......................... 4.210 8.490
Maresciallo maggiore e gradi
corrispondenti......................... 3.680 7.960
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti......................... 3.150 7.430
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti......................... 2.630 6.910
Sergente maggiore,brigadiere e gradi
corrispondenti......................... 1.950 5.950
Vice brigadiere..................... 1.380 5.380
Sergente............................ 1.100 5.100


Art. 7

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Comma 1

L'indennita' militare speciale per il personale della Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco indicati:

Generale di corpo d'armata e di divisione. . . . . . . . . . . L. 580 Generale di brigata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 560 Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 420 Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 380 Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 360 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340 Tenente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260 Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 230 Maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . L. 210 Maresciallo ordinario e gradi corispondenti. . . . . . . . . . L. 180 Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140 Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120

Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della, Marina e dell'Aeronautica, l'indennita' militare speciale e' soppressa.


Art. 8

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Comma 1

L'indennita' mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per le guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennita' di servizio speciale per i vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco segnati:
Ammogliato
Lire

Carabiniere in rafferma e gradicorrispondenti
e vigile permanente con anzianita di servizio da
tre a nove anni.................................. L. 1.730
Carabiniere in ferma volontaria e gradi
corrispondenti e vigile permanente con meno di
tre anni di servizio............................. L. 2.010
Carabiniere ausiliario....................... L. 1.910


Art. 9

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Comma 1

Resta ferma la misura dell'indennita' giornaliera, degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della, guardia di finanza e di pubblica sicurezza.


Art. 10

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Comma 1

Le indennita' di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 aprile 1962, n. 193, sono dovute al solo personale sottoindicato, nelle misure mensili lorde a fianco segnate:

Generale di corpo d'armata . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.250 Generale di divisione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.690 Generale di brigata e colonnello . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040 Tenente colonnello e maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.110 Tenente e sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.730 Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.070 Maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . L. 3.090 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . . . . L. 3.020 Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.590 Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.420

((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).


Art. 11

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Comma 1

Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennita' militare o di indennita' speciale di pubblica sicurezza, o di indennita' di servizio speciale - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 15 ore - la differenza viene, attribuita a titolo II assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.


Art. 12

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Comma 1

Al personale militare ed a quello del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a prestare servizio nelle Amministrazioni finanziarie, spetta l'indennita' militare o indennita' speciale di pubblica sicurezza o indennita' di servizio speciale nelle misure stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 8. Allo stesso personale spetta inoltre l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo previsto per ciascun grado alla data del 28 febbraio 1966 - a titolo di indennita' militare o indennita' speciale di pubblica sicurezza o indennita' di servizio speciale, nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 - ridotto di un importo pari al 28 per cento dello stipendio mensile lordo iniziale in vigore al 31 dicembre 1964, e le nuove misure dell'indennita' militare o indennita' speciale di pubblica sicurezza o indennita' di servizio speciale.
Nei confronti del personale cui si applica, il comma precedente, e' soppresso l'assegno personale di cui sia eventualmente provvisto ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni.


Art. 13

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Comma 1

L'indennita' di servizio speciale dovuta ai funzionari di pubblica
sicurezza ed al personale le del Corpo di polizia femminile e' stabilita nelle seguenti misure mensili lorde
Celibe Ammogliato Lire Lire
Funzionari di pubblica sicurezza:
Ispettore generale capo di pubblica
sicurezza.............................. 24.450 43.930
Questore........................... 25.290 44.290
Vice questore...................... 25.890 43.390
Commissario capo................... 25.160 40.760
Commissario........................ 24.950 40.850
Commissario raggiunto.............. 20.360 37.260
Vice commissario................... 14.440 30.890



Nubile Coniugata Lira Lire
Corpo di polizia femminile:
Ispettrice capo.................... 15.490 27.100
Ispettrice di 1ª classe............ 15.460 25.760
Ispettrice di 2ª classe............ 15.550 26.150
Ispettrice di 3ª classe............ 12.550 23.890
Vice ispettrice.................... 8.850 19.760
Assistente superiore di polizia di
1ª classe.............................. 5.660 10.860
Assistente superiore di polizia di
2ª classe.............................. 6.150 11.450
Assistente di polizia di 1ª classe. 4.850 10.520
Assistente di polizia di 2ª classe. 3.080 8.640
Assistente di polizia di 3ª classe. 3.490 8.950


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))


Art. 16

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Comma 1

E' soppresso l'assegno mensile di cui alle leggi 19 aprile 1962, numeri 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 e alla legge 3 novembre 1963, n. 1515, nonche' l'assegno giornaliero di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 180.
E' altresi' soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 4 dicembre 1962, n. 1681, all'art. 14 della legge 16 luglio 1902, n. 922, ed alla legge 28 febbraio 1963, n. 361.
Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681.
L'art. 5 della legge 28 febbraio 1963, n. 361, e' sostituito dal seguente: "La, quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi".
Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio d'interessamento previsto dall'art. 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potra' essere corrisposto in misura superiore all'8,75 per cento dello stipendio mensile iniziale della rispettiva qualifica.
E' conservata, sotto forma di assegno personale riassorbibile per effetto degli aumenti di stipendio o di retribuzione per progressioni di carriera, o per passaggio di categoria o per nomina a capo operaio, l'eventuale differenza, in atto al 31 dicembre 1.964, fra la misura del soppresso assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e quella del soppresso assegno mensile o giornaliero rapportato a mese di cui al primo comma del presente articolo.
L'indennita' di studio di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1754, modificata dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 355 e 4 agosto 1963, a 1012, e soppressa.


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))


Art. 18

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Comma 1

((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).


Art. 19

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Comma 1

((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
L'importo complessivo mensile del premio di operosita', dei premi di lavoro e del premio di maggior produzione previsti dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 683, e successive modificazioni, del premio di esercizio spettante al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai termini dell'art. 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465, del premio al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l' incremento del rendimento industriale, e degli altri eventuali premi previsti da particolari norme di legge o di regolamento in favore del personale indicato nel presente comma, e' decurtato di un importo pari al 28 per cento della misura lorda iniziale degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 dicembre 1964, per ciascuna unita' del personale medesimo.


Art. 20

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Comma 1

Fermo restando il disposto dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per quello del Ministero delle finanze - conservatori dei registri immobiliari - la quota individuale di riparto, rapportata a mese, rispettivamente dei diritti derivanti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, e degli emolumenti di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e' ridotta altresi' di un importo corrispondente al soppresso assegno mensile o a quello giornaliero rapportato a mese di cui al primo comma dell'art. 16 del presente decreto.
L'importo delle riduzioni di cui al precedente comma e' versato in conto entrate del bilancio dello Stato.


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 1998, N. 62))


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1079))


Art. 23

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Comma 1

Ai fini della, retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella C allegata al presente decreto.
Per la determinazione dei premi, delle indennita', dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta, modificato dallo art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.
Le locuzioni e al 38 per cento", e del 38 per cento" e e ad un sedicesimo" di cui al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti altre: "al 31 per cento", "del 31 per cento" e "ad un diciannovesimo".


Art. 24

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Comma 1

Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.
Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella, tabella C allegata al presente decreto.
In relazione del 31 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.
Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione e' determinata, in ragione del 31 per cento di quella risultante dai l'applicazione del primo comma, del presente articolo. ((3))
La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione dei presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.
Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Le locuzioni "un quarantottesimo" ed "un ventiquattresimo", di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della, Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite rispettivamente dalle altre "un cinquantottesimo" ed "un ventinovesimo".


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AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre-6 novembre 1970, n. 152 (in G.U. 1a s.s. 11/11/1970, n. 286), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. "24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, contenenti norme sul conglobamento delle retribuzioni del personale statale."


Art. 25

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Comma 1

Agli incaricati esterni universitari e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; di lire 2.478.700 se liberi docenti; di lire 1.580.000 se cultori della materia.
La retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo e' calcolata in ragione del 31 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente rispettivamente al terzo ed al secondo incarico eventualmente conferito ai professori predetti e' calcolata in ragione del 15,50 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma. (6)
Per gli incarichi di insegnamento conferiti invece a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione e' calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma. (6)
Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non e' suscettibile di aumenti periodici.
La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati e' fissata in lire 1.397.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, la retribuzione e' fissata in ragione del 31 per cento di quella predetta. ((9))


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AGGIORNAMENTO (6)


La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 20 febbraio 1973, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1973, n. 55), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, nella parte in cui dispongono che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gl'incaricati interni e al 38 per cento per gl'incaricati esterni, anziche' stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore."


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AGGIORNAMENTO (9)


La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-5 febbraio 1987, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1987, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31 per cento anziche' stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore."


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))


Art. 27

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))


Art. 28

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Comma 1

L'indennita' di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, della Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e' dovuta al solo personale sottoindicato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, nei seguenti importi mensili lordi:

Professori straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.900 Professori ordinari nella prima classe di stipendio. . . . . L. 9.700 Assistenti nella prima classe di stipendio in possesso dell'abilitazione alla libera docenza. . . . . . . . . . . . L. 1.000


Art. 29

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Comma 1

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le misure delle indennita', assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote dello stipendio, paga o retribuzione - pure se riferite ad importi giornalieri od orari - sono rideterminate sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte del 37,50 per cento.
La riduzione prevista nel precedente comma non si applica nel caso in cui gli emolumenti ivi indicati siano commisurati anche ad aliquote degli assegni soppressi o ridotti in attuazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
Le nuove misure delle indennita', assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite con il presente decreto e non indicate nei precedenti articoli sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.
Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonche' le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto dal 1 marzo 1966, con la, procedura e le modalita' previste dai predetti articoli 21 e 22.


Art. 30

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Comma 1

L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbirli con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.


Art. 31

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Comma 1

Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e' fissato nella, misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Aminimstrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.
Il contributo di cui al precedente comma e' calcolato sull'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima
mensilita' e sull'intero importo delle quote di aggiunta di famiglia. Sono soppressi:
a) il contributo di solidarieta' di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841
b) l'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S., dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 dicembre 1963, n. 2194.


Art. 32

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Comma 1

Resta fermo il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.
Con effetto dal 1 gennaio 1965, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e' integrato con il seguente comma: "Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della: Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, la indennita' militare e' stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato".


Art. 33

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Comma 1

Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1 marzo 1966.