DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533

Numero 533 Anno 1954 GU 31.07.1954 Codice 054U0533

urn:nir:stato:decreto.legge:1954-07-31;533

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

((Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate))
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La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.
La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonchè ai mandati ed ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.

Art. 2

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Comma 1

Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione "Tributi speciali, diritti e compensi".

Art. 3

Comma 1

Art. 3

((LA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
La
L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge".

Art. 4

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (19)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge".

Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

Art. 7

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Art. 8

Art. 9

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Art. 10

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Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954-55, si farà fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 1 agosto 1954 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

SCELBA - TREMELLONI -
GAVA - MARTINO -
MATTARELLA - TAMBRONI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 162. - CARLOMAGNO