Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.
La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonchè ai mandati ed ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
Comma 1
Art. 3
------------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge".
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
GAVA - MARTINO -
MATTARELLA - TAMBRONI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 162. - CARLOMAGNO