DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Numero 373 Anno 1965 GU 30.04.1965 Codice 065U0373

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Gli stipendi, le paglie e le retribuzioni di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti con quelli indicati, per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle da A a G allegate al presente decreto. Per le funzioni, qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.


Art. 2

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Comma 1

Le nuove misure degli stipendi, delle paglie e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13ยช mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennita', assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.
Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paglie e le retribuzioni, nonche' gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.


Art. 3

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Comma 1

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 36 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 45 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.
La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potra' eccedere la somma pari al corrispettivo di 18 ore mensili, per ciascuna unita' di detti personali.
In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro puo' autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 59 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di lire 4.000 milioni.
Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, e' modificato come segue:
a) 36 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
b) 72 ore mensili, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successiva proroghe;
c) 72 ore mensili, per il personale della carriera, ausiliaria, in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;
d) 39 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;
e) 36 ore mensili per gli impiegati e 45 ore mensili per gli agenti per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465;
f) 36 ore mensili, salve particolari necessita' di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtu' di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili previsto dalle norme stesse e' ridotto del 25 per cento.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisori dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennita' di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, e' modificato come segue:
a) 60 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate;
b) 69 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;
c) 72 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.
L'indennita' di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, e' ragguagliata a quella prevista, dal precedente comma.
La riduzione del 25 per cento si applica anche alle indennita', agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:
a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;
b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;
c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;
d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;
e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.
La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e ((per il personale delle Aziende))delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risultera' inscritto in bilancio per l'anno 1965.


Art. 4

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Comma 1

Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 31 dicembre 1964, sono maggiorate del 6,98 o del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Negli stessi casi, le indennita' relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 16 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennita' assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento.
Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a 10 centesimi di lira per le competenze orarie.


Art. 5

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Comma 1

L'indennita' militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde:

Celibe Ammogliato
lire lire

Generale di Corpo d'armata e gradi
corrispondenti.................. L. 127.900 L. 135.900

Generale di divisione e gradi
corrispondenti.................. L. 115.340 L. 123.340

Generale di brigata e gradi
corrispondenti.................. L. 82.920 L. 90.920

Colonnello e gradi corrispondenti. L. 63.080 L. 71.080

Tenente colonnello e gradi
corrispondenti.................. L. 42.140 L. 50.140

Maggiore e gradi corrispondenti... L. 37.800 L. 15.800

Capitano e gradi corrispondenti... L. 30.750 L. 39.750

Tenente e gradi corrispondenti... L. 25.610 L. 36.340

Sottotenente e gradi
corrispondenti:

a) delle categorie del congedo
trattenuto o richiamato adomanda L. 22.000 L. 32.000

b) delle categorie del congedo
in servizio di prima nomina..... L. 21.000 L. 28.000

c) a carriera limitata e delle
categorie del congedo trattenuto
o richiamato d'autorita'......... L. 20.400 L. 30.400

d) in servizio permanente..... L. 19.100 L. 26.400
((Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della: Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, la indennita' militare e' stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato )).((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1965.


Art. 6

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Comma 1

L'indennita' militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e la indennita' di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde:
Celibe Ammogliato
lire lire

Aiutante di battaglia e gradi
corrispondenti................... L. 21.240 L. 25.520
Maresciallo maggiore e gradi
corrispondenti................... L. 19.650 L. 23.930
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti................... L. 16.870 L. 20.870
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti................... L. 15.380 L. 19.380
Sergente maggiore, brigadiere e
gradi corrispondenti............. L. 13.890 L. 17.890
Vice brigadiere.................... L. 11.650 L. 15.650
Sergente........................... L. 10.580 L. 14.980


Art. 7

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Comma 1

L'indennita', militare speciale dovuta ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed agli appuntati e carabinieri dell'Arma stessa nonche' al personale dei gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza dovuta al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle misure vigenti al 31 dicembre 1962. Nelle stesse misure e dovuta l'indennita' militare speciale spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Le misure dell'indennita' mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'art. 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennita' di servizio speciale di pubblica, sicurezza stabilite nel primo comma del presente articolo.


Art. 8

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Comma 1

L'indennita' mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della, guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennita' di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte ai seguenti importi mensili lordi:
Celibi Ammogliati
lire lire


Appuntato e gradi corrispondenti... L. 5.810 L. 8.010
Carabiniere in servizio
continuativo e gradi
corrispondenti e vigile
permanente con almeno nove anni
di servizio..................... L. 5.830 L. 8.030
Carabiniere in altre posizioni e
gradi corrispondenti e vigile
permanente con meno di nove anni
di servizio..................... L. 7.830 L. 10.030

Per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373, le indennita' di cui al primo comma del presente articolo sono corrisposte nella misura spettante ai pari grado del Corpo di appartenenza in servizio continuativo ed in altre posizioni a seconda che il personale predetto abbia compiuto una anzianita' di servizio, rispettivamente, non inferiore ed inferiore ai nove anni.
Per i vigili volontari ausiliari di leva, le indennita' di cui al precedente comma restano fissate nelle misure mensili lorde in vigore al 31 dicembre 1964.
Resta ferma la misura dell'indennita' giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.


Art. 9

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Comma 1

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che prestino servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, le indennita' di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8 continuano ad essere corrisposte nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41.
Nei confronti del personale di cui al precedente comma, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, e' ridotto di un importo pari alla differenza tra, le misure dell'indennita' militare o delle indennita' mensili previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e quelle stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 8.


Art. 10

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Comma 1

Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennita' militare o di indennita' speciale di pubblica sicurezza o di indennita' di servizio speciale, e di indennita' militare speciale o di indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennita' mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 18 ore, e di assegno mensile di cui alla, legge 19 aprile 1962, n. 175 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.
Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennita' militare o dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza o dell'indennita' di servizio speciale stabilita nel precedente art. 6, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, goda dell'indennita' militare o indennita' speciale di pubblica sicurezza o indennita' di servizio speciale nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41.


Art. 11

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Comma 1

Gli assegni mensili o giornalieri di lire 70 per unita' di coefficiente di stipendio, l'indennita' ministeriale di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, ed ogni altra indennita' assegno o compenso, comunque denominati, commisurati agli stipendi, paghe e retribuzioni e destinati ad essere in questi conglobati, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, restano fermi nelle misure in vigore al 31 dicembre 1964, salvo l'eventuale
maggiorazione prevista ai precedente articolo 4 del presente decreto.
Ai fini di quanto previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, per
la conversione in valuta locale ad un cambio di favore di parte dello stipendio dovuto al personale che presta servizio nelle localita' estere di confine con l'Italia, le nuove misure nette degli stipendi, paghe o retribuzioni conglobati si riducono di un importo pari all'assegno temporaneo netto spettante al 31 dicembre 1964.


Art. 12

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Comma 1

Ai fini della, retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Per la determinazione dei premi, delle indennita', dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta modificato dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.
Le locuzioni "alla meta'" e "della meta'" di cui agli articoli 2, terzo comma, 4, quinto comma e 6, secondo comma ed all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono sostituite dalle altre ((al 31 per cento)) e ((del 31 per cento)). E' del pari sostituita nell'art. 10, lettera a) dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, modificato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, la locuzione "ad un dodicesimo" con l'altra ((ad un diciannovesimo)). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 33) che "Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1 marzo 1966."


Art. 13

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Comma 1

Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.
Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella tabella C allegata al presente decreto.
In ragione del 38 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all'art. 16 - terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla, retribuzione di cui i medesimi
fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.
Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di
ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione e' determinata, in ragione del 38 per cento di quella risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo. ((2))
La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole od istituti di istruzione secondaria, ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica, sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione del presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.
Ai fini della determinazione degli alineati periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Le locuzioni "un trentaseiesimo" ed "un diciottesimo" indicate nell'art. 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, sono sostituite dalle altre un cinquantottesimo ed un ventinovesimo. (1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 33) che "Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1 marzo 1966."


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AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale con sentenza 28 ottobre-6 novembre 1970, n. 152 (in G.U. 1a s.s. 11/11/1970 n. 286) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, quinto comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 contenente norme sul conglobamento delle retribuzioni del personale statale.


Art. 14

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Comma 1

Agli incaricati esterni universitari e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.332.700, se compresa in una terna ti concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati, o se incaricati della direzione di un istituto, di lire 2.012.500 liberi docenti di lire 1.274.500 se cultori della materia.
La retribuzione per il secondo incarico eventualmente conferito e' calcolata in ragione del 38 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente al terzo incarico eventualmente conferito e' calcolata in ragione del 19 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma.
Per gli incarichi di insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato e, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato la retribuzione e' calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma.
Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non e' suscettibile di aumenti periodici.
La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati e' fissata in lire 1.129.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, la retribuzione e' fissata in ragione del 38 per cento di quella predetta.


Art. 15

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Art. 16

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Comma 1

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15 le aliquote di stipendio, paga o retribuzione, anche se riferite ad importi giornalieri od orari, assunte dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure di indennita', assegni, soprassoldi, cottimi o compensi comunque denominati, sono ridotti del 25 per cento.
Le nuove misure delle indennita', assegni, soprassoldi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite nel presente articolo e nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie e non possono essere in nessun caso inferiori a quelle che risultavano al 31 dicembre 1964.
Le variazioni di aliquote previste dal presente articolo non si applicano nel caso in cui le indennita', assegni, soprassoldi o compensi risultavano al 31 dicembre 1964 integrati da corrispondenti aliquote dell'assegno temporaneo.
Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonche' le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto 1 gennaio 1965, con la procedura e le modalita' previste dai predetti articoli 21 e 22.


Art. 17

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Comma 1

L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbirli con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti e riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi paglie o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.


Art. 18

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Comma 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle quali sia fatto riferimento ai coefficienti di stipendio di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, si ha riguardo, per ogni funzione, qualifica, grado, categoria o classe, al corrispondente coefficiente in atto al 31 dicembre 1964.


Art. 19

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Art. 20

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Comma 1

L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da, prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1 gennaio 1965 o successivamente, nonche' dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili.
L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato e' stabilita, per le cessazioni dal servizio aventi la medesima decorrenza indicata nel primo comma, nella misura di un ventesimo dell'80 per cento dell'importo annuo delle competenze previste dall'art. 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1960, n. 182, per ogni anno di servizio computabile.


Art. 21

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Comma 1

Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'art. 4 del decreto medesimo, nonche' ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto dell'Azienda stessa e delle altre Amministrazioni autonome dello Stato, esclusi i servizi di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, continuano a considerarsi le misure della paga o dello stipendio base e, ove gia' consentito dalle disposizioni in vigore, dell'assegno temporaneo spettanti al 31 dicembre 1964.
Nei casi in cui venga considerato anche l'assegno temporaneo, la paga base tabellare del contratto di lavoro della, categoria da assumere ai fini del medesimo raffronto deve essere aumentata, degli stessi miglioramenti retributivi, conseguiti dai dipendenti delle imprese appaltatrici nei corrispondenti settori privati, gia' indicati dall'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45, fermo restando il criterio di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 13 marzo 1974, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1974 n. 75) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 21 del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (sul conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), nella parte in cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45."


Art. 22

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.