Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli
Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
1) Industria, commercio, artigianato e turismo:
concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche singole o associate e alle cooperative di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti e la ricostituzione delle scorte singole o associate e alle cooperative. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.
2) Agricoltura:
a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;
b) concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;
c) i contributi diretti al ripristino, di cui alla precedente lettera b), potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza;
3) Opere pubbliche ed edilizia:
a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;
b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;
c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari ed alle cooperative edilizie;
e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per le zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1 ottobre 1976.
f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi Componibili;
La ricostruzione dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.
I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge medesima.
Con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi nonchè le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti. Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia.
I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del presente articolo nonchè quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla regione.
Art. 1-bis
#Comma 1
È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 di reimpiegarli nella zona determinata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi))
Art. 2
#Comma 1
Presso il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione speciale, con contabilità separata, alla quale affluirà una quota non superiore ai due terzi degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma.
Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei fondi affluiti alla gestione speciale di cui al comma precedente come pure i rientri dei finanziamenti concessi dalla medesima gestione, affluiranno al fondo di rotazione per essere utilizzati per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198))
La gestione speciale ha lo scopo di finanziare le iniziative economiche
Alla gestione speciale si applicano tutte le norme, anche fiscali, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro e il fondo di rotazione da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone))
Il tasso di interesse e ogni altra condizione e modalità relative ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Art. 2-bis
#Comma 1
La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto è certificata dal sindaco del comune ovvero dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento della perdita finale.
In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali.
Le imprese artigiane possono altresì ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.
Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978.
Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:
a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di cui al primo comma del presente articolo;
c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata.
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 30 giugno 1977, e può essere prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. (5) (6) (7) (8) (9)
Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 1.000 milioni.
Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977.
Comma 2
Il Decreto 22 giugno 1977 (in G.U. 27/07/1977, n. 204) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, è prorogato al 31 dicembre 1977 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1978 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche".
Comma 3
La L. 8 agosto 1977, n. 546 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è fissato al 30 giugno 1978 e può essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia".
Comma 4
Il Decreto 20 luglio 1978 (in G.U. 31/08/1978, n. 244) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già fissato al 30 giugno 1978, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche".
Comma 5
Il Decreto 5 dicembre 1981 (in G.U. 28/01/1982, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione dei benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982 per dette imprese. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Comma 6
Il Decreto 15 gennaio 1986 (in G.U. 24/02/1986, n. 45) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1984 per le imprese commerciali ed al 31 dicembre 1985 per le imprese artigiane e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986 per le sole imprese artigiane".
Comma 7
Il Decreto 2 luglio 1988 (in G.U. 8/8/1988, n. 185) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1987 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990 per le medesime imprese artigiane, commerciali e turistiche".
Art. 3
#Comma 1
Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonchè agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi ad opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.
Le sedi provinciali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.
Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Art. 4
#Comma 1
Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonchè ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi di origine.
Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonchè per il diritto alla assistenza sanitaria.
Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli))
Art. 4-bis
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
I trattamenti
Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.
Art. 6
#Comma 1
Nei comuni indicati a norma
Gli oneri contributivi sono posti a carico della regione))
Art. 7
#Comma 1
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 maggio 1976 e fino a tutto il periodo di paga scaduto entro la data del 31 dicembre 1976 è concesso lo sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato.
a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;
b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici;
Lo sgravio si applica nella stessa misura anche ai contributi a carico dei lavoratori.
Nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire centomila mensili, nonchè ai titolari di pensione sociale e di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, è corrisposta una sovvenzione speciale di L. 200.000 una tantum.
La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.
La prestazione di cui al precedente comma è anticipata dall'I.N.P.S. e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis. (2)
La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri e modalità ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico di organismi assicurativi esteri))
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'E.N.A.O.L.I., relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari residenti nei comuni indicati a sensi
Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'I.N.P.S. a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera esonero.
L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi sismici.
Art. 11
#Comma 1
Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.
L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'I.N.P.S. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.
Comma 2
Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 20) che "La sovvenzione speciale di cui all'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio
1976, n. 336, è elevata a L. 500.000."
Art. 12
#Comma 1
L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli da 3 a 11 graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alle altre gestioni interessate - a far tempo dal 1977 e sulla base delle risultanze annuali di gestione - le somme dagli stessi, anticipate o non riscosse per sgravi contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.
Art. 13
#Comma 1
La concessione dei contributi di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per l'interno, sentito l'organo regionale di controllo.
Al pagamento dei contributi provvedono i prefetti di Pordenone e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale sono accreditati i fondi occorrenti.
Nelle more dei provvedimenti previsti dal primo comma i prefetti di Pordenone e di Udine possono corrispondere anticipazioni in misura non superiore alla metà dell'importo del contributo concesso per l'anno precedente. Per il 1976 l'importo dell'anticipazione non potrà superare il terzo delle spese correnti previste per il bilancio 1975.
Per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976, per provvedere ai seguenti interventi:
a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario: lire 6.500 milioni;
b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario: lire 8.000 milioni;
c) per contributi ad enti assistenziali pubblici e privati: lire 500 milioni.
Art. 16
#Comma 1
A tale scopo le prefetture provvedono alla determinazione del contributo sulla base di apposito elenco predisposto dai sindaci dei comuni interessati, corredato da una dichiarazione che attesti le generalità e la residenza delle persone decedute o disperse per causa del terremoto, il rapporto di appartenenza alla famiglia delle medesime, la composizione del nucleo familiare ed ogni altra opportuna informazione))
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.
Art. 17
#Comma 1
Ai capi famiglia che a causa degli eventi sismici di cui all'art. 20 abbiano perduto vestiario o biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a
Il contributo spetta a coloro il cui reddito complessivo comprensivo dei redditi del coniuge e dei figli minori conviventi, non ha superato nell'anno 1975 l'ammontare di
La domanda inoltrata alla prefettura dai comuni di residenza degli interessati deve contenere l'indicazione dell'entità del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione resa al sindaco attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Della disposta concessione del contributo la prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune))
Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.
Si applicano le disposizioni di cui al
Art. 18
#Comma 1
È costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato ad interventi ai fini del soccorso in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio 1976 nonchè per la concessione di anticipazioni per il funzionamento dei servizi al cui coordinamento è preposto il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 10 miliardi, che a tal fine viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 del Ministero dell'interno, dalle somme che ii Ministero dell'interno è autorizzato a prelevare dai capitoli di spesa del medesimo stato di previsione relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura.
Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un suo delegato.
Le somme provenienti da oblazioni di enti o privati, indirizzate al commissario a mezzo del conto corrente postale n. 24/21664, saranno dal commissario versate alla regione Friuli-Venezia Giulia secondo le modalità da questa indicate.
Art. 19
#Comma 1
Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni predetti che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di iscrizione sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 363.
Art. 20
#Comma 1
Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 15 settembre 1976, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.
È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del presente articolo relativamente alle obbligazioni da adempiere o ai diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma.
Comma 2
Il D.L. 17 giugno 1977, n. 313, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1977, n. 503 ha disposto (con l'art. 1) che "Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976."
Art. 21
#Comma 1
Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, pei tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.
È sospesa inoltre, sino al
Art. 22
#Comma 1
Per gli autoveicoli di proprietà di residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20 il premio dell'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra il 6 maggio e il 30 giugno 1976, può essere pagato il 600 giorno dopo quello della scadenza, ferma restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dello art. 1901 del codice civile e quella dell'art. 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data del 6 maggio 1976 fosse in corso il termine indicato nell'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
Art. 23
#Comma 1
I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 6 maggio 1976 nei comuni indicati a norma del precedente art. 20.
La cifra di L. 100.000, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a L. 500.000.
Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.
Art. 24
#Comma 1
Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.
Art. 25
#Comma 1
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia è prorogato al 30 settembre 1976.
Alla stessa data sono prorogati i termini, aventi scadenza tra il 6 maggio e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei territori dei comuni di cui al precedente comma.
È inoltre prorogato alla stessa data del 30 settembre 1976 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte del personale civile e militare dipendente dallo Stato o da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risulti, nel periodo dal 6 al 24 maggio 1976, impegnato nell'opera di soccorso nelle zone terremotate.
Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle società e associazioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma.
Per gli immobili ubicati nel territorio dei comuni indicati a norma del precedente art. 20 i termini per la presentazione della dichiarazione per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso del decennio aventi scadenza tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976, sono prorogati al 31 gennaio 1977.
I versamenti da effettuare a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1976 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma, devono essere effettuati non oltre il 15 settembre 1976.
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza entro la stessa data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato.
È altresì sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.
I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purchè la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta. (1)
La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi è effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in dodici rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.
Comma 2
Comma 3
Art. 27
#Comma 1
I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati a norma dell'art. 20 tenuti, successivamente alla data del 6 maggio 1976, alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed al versamento della imposta sul valore aggiunto, sono dispensati dalle dichiarazioni e dai versamenti e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976 anche le operazioni effettuate dal 6 maggio 1976. L'imposta corrispondente può essere versata in quattro rate trimestrali.
Le operazioni effettuate tramite sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi, ubicati nei comuni indicati a norma dell'art. 20 possono essere indicate, dalle imprese aventi domicilio, residenza o stabile organizzazione in comuni diversi da quelli suindicati, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976, versando contemporaneamente la corrispondente imposta.
Art. 28
#Comma 1
Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 7 maggio 1976 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del maggio 1976.
In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di
Le successioni dei deceduti a causa del terremoto del maggio 1976 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale nonchè da ogni altra tassa o diritto.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.
Per conseguire le agevolazioni tributarie dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.
Art. 29
#Comma 1
I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'art. 20, per l'anno 1976 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
Art. 30
#Comma 1
In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati a norma del precedente art. 20 di rivedere, entro il 31 dicembre 1976, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali relativamente allo anno 1976.
Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.
Art. 31
#Comma 1
Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni indicati dalla regione in sede di determinazione delle zone colpite dai terremoti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.
Art. 32
#Comma 1
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Art. 33
#Comma 1
La promozione da una classe a quella immediatamente successiva, ivi compresa la promozione alla terza classe elementare, avviene a seguito di scrutinio formulato dall'insegnante di classe o, in mancanza, sulla base degli elementi in possesso del direttore didattico competente. Ugualmente per scrutinio finale, formulato dall'insegnante di classe o sulla base degli elementi in possesso del direttore didattico, si consegue la licenza di scuola elementare.
La promozione da una classe a quella immediatamente successiva di scuola secondaria avviene a seguito di scrutinio formulato dal competente consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli alunni e anche in assenza di uno o più componenti del consiglio.
Per gli alunni interni di terza media e dell'ultimo anno di corso degli istituti professionali e d'arte, di scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, gli scrutini finali formulati con le modalità di cui al
Per i candidati privatisti agli esami di idoneità a classi di scuole secondarie, di licenza di scuola media e di qualifica professionale, residenti nei comuni di cui al precedente primo comma i provveditori agli studi di Udine e Pordenone indiranno apposite sessioni di esami che consisteranno nelle sole prove orali.
I candidati agli esami di maturità, sia interni che privatisti residenti nei comuni indicati a norma del precedente
La stessa disposizione si applica anche alle candidate che sostengono gli esami di abilitazione all'insegnamento delle scuole del grado preparatorio.
Le norme, di cui al presente articolo, si applicano anche ai corsi popolari di istruzione elementare, ai corsi di richiamo e di aggiornamento culturale e ai corsi statali sperimentali per il conseguimento della licenza di scuola media organizzati a favore dei lavoratori.
Art. 34
#Comma 1
Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per la maturazione del diritto alla retribuzione fino ai 30 settembre 1976 - 180 giorni di servizio anche non continuativo o servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale - i docenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dei comuni indicati a norma del precedente
I docenti non di ruolo che, nonostante la valutazione del servizio prevista dal precedente comma, non maturino il diritto alla retribuzione sino al 30 settembre 1976, hanno diritto ad essere retribuiti sino alla data di chiusura delle operazioni di scrutinio finale stabilita per le altre province, purchè abbiano avuto una nomina valida sino alla data predetta.
Art. 35
#Comma 1
I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.
Agli interventi previsti nel presente articolo, ad eccezione di quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, provvede la regione Friuli-Venezia Giulia.
Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976.
Per la ricostruzione, riparazione e riattamento a cura dell'Amministrazione militare di immobili è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1976.
Per i lavori di riattamento e di definitivo ripristino delle caserme dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976.
Comma 2
Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (art. 35) che "Per gli interventi di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977."
Art. 36
#Comma 1
Per i fini di cui all'art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, richiamati dall'art. 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e prescindendosi dall'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del detto art. 8, i fondi stanziati per l'anno finanziario 1976 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sono assegnati, entro il limite di lire 7.000 milioni, alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirli tra gli enti locali secondo le esigenze.
Art. 37
#Comma 1
Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da esigenze tecniche e sanitarie, nelle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero della sanità e autorizzato ad acquistare materiale profilattico, sieri, vaccini e quanto altro necessario per prevenire l'insorgere nelle zone predette di malattie infettive, per interventi urgenti curativi e riabilitativi in favore delle popolazioni interessate nonchè per fronteggiare le urgenti necessità della profilassi delle malattie infettive degli animali sull'intero territorio regionale e per interventi terapeutici sugli animali delle zone terremotate.
Per gli acquisti di cui al comma precedente il Ministro per la sanità può provvedere anche a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 500 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, secondo comma, e, limitatamente al parere del Consiglio di Stato, agli articoli 9, 13 e 15, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.
Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro per la sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui ai precedenti commi.
La dotazione del cap. 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976, al quale vanno imputate le spese di cui al presente articolo, è elevata a lire 12.000 milioni.
Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al quinto comma ordini di accreditamento in favore dei medici e dei veterinari provinciali della regione Friuli-Venezia Giulia fino alla concorrenza dell'importo di lire 100 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Alla spesa relativa si provvede mediante riduzione del cap. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976 per il corrispondente importo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 38
#Comma 1
I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1 luglio 1976 e 1 gennaio 1977, possono essere trattenuti in servizio
Art. 39
#Comma 1
È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'I.N.A.I.L. per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dallo Istituto erogatore mediante congrua rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.
Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità, di cui al primo comma del presente articolo, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato.
Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L., con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1977.
Art. 40
#Comma 1
Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni determinati a norma del precedente art. 20 non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di maggio 1976; inoltre agli stessi abbonati sarà concessa la riduzione del 50 per cento sugli addebiti per il traffico svolto nei mesi di giugno e luglio 1976. Non saranno altresì addebitati ai predetti abbonati i canoni relativi al secondo trimestre del 1976, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55.
Gli importi dovuti per i servizi telefonici, relativi ai periodi antecedenti al mese di maggio 1976 e quelli da corrispondere fino al 30 settembre dello stesso anno, possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 ottobre 1976.
Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale e intercontinentale svolto nel mese di maggio 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei comuni di cui al primo comma è gratuito, mentre a quello svolto nei successivi mesi di giugno e luglio si applica la riduzione tariffaria del 50 per cento.
Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 500 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici a carico di apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione delle spese dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal tondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
I telegrammi accettati nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 31 maggio 1976.
Art. 41
#Comma 1
Per il conferimento a favore di alunni residenti nei comuni indicati a norma del precedente
Con tali fondi la regione provvederà sia al pagamento della retta sia alla fornitura - tramite gli enti anzidetti - di corredo indispensabile per i convittori.
Le somme eventualmente non utilizzate ai fini anzidetti potranno comunque essere dalla regione destinate ad altre forme di assistenza a favore degli alunni di cui al precedente primo comma.
Art. 42
#Comma 1
Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal terremoto di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, nonchè di edifici a servizio delle stesse, da eseguirsi con i miglioramenti tecnici indispensabili, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni.
La spesa complessiva di lire 18.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade può autorizzare, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore dei propri funzionari delegati per il pagamento delle indennità di occupazione di urgenza e di espropriazione.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, semprechè non trattasi di manufatti per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere, anche in soprannumero da riassorbitisi con le future vacanze, due ingegneri, dieci geometri, cinque disegnatori, dieci assistenti e quattro coadiutori, dando precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia.
La scelta sarà operata sulla base di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati.
La commissione giudicatrice sarà presieduta dal competente capo compartimento della viabilità che sarà composta da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade; quest'ultimo avrà anche mansioni di segretario.
I vincitori potranno essere assunti in servizio anche in corso di registrazione del decreto di nomina e saranno tenuti a prestare servizio presso il compartimento per la viabilità della regione Friuli-Venezia Giulia per non meno di cinque anni.
Alla spesa conseguente alle assunzioni di cui sopra, valutata per l'anno 1976 in lire 200 milioni, sarà provveduto con corrispondente sovvenzione da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il medesimo anno finanziario.
Comma 2
Art. 43
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1976 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico ed artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.
I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.
Art. 44
#Comma 1
Per l'attuazione dei compiti del servizio sismico, istituito con legge 26 aprile 1976, n. 176, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980.
Art. 45
#Comma 1
Per la ricostituzione ed il ripristino di mezzi e scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso dall'Amministrazione militare, dal Ministero delle finanze (Corpo della guardia di finanza) e da quello dell'interno (servizi della protezione civile e di pubblica sicurezza) è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 15.500 milioni da iscrivere per lire 10.000 milioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 5.000 milioni in quello del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni in quello del Ministero delle finanze.
Art. 46
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 47
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 12