Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano già compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La domanda è corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa è allegata una relazione del genio civile))
Art. 2
#Comma 1
I comuni sottoelencati debbono adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di ricostruzione:
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
"lettera c): le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni e costruzioni di edifici, di stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole, nonchè le zone sottoposte a vincoli speciali";
"lettera d): le zone che, fuori del perimetro dell'abitato, sono destinate all'edificazione e quelle destinate a stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole".
Comma 7
Art. 3
#Comma 1
Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla ricezione.
Il piano è approvato dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Con il decreto di approvazione il provveditore, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo e sentito il comune, può apportare al piano le modifiche che non siano tali da incidere sui criteri di impostazione del piano medesimo e che siano riconosciute indispensabili per assicurare una più organica e razionale ricostruzione.
Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali il piano è esecutivo. Dell'affissione è data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel foglio degli annunzi legali della provincia e in uno o più quotidiani fra quelli localmente più diffusi.
Il provvedimento di approvazione del piano è definitivo.
Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale:
L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste))
Art. 4
#Comma 1
Con deliberazione della giunta comunale, immediatamente esecutiva, la compilazione dei piani di ricostruzione può essere affidata dal comune a liberi professionisti, con l'applicazione delle tariffe stabilite con decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, maggiorate del 25 per cento.
Dell'affissione è data notizia nei modi previsti dall'articolo 3, quarto comma.
La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto Definitivo))
Per la compilazione del piano il provveditore può, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, avvalersi dell'opera di liberi professionisti con l'applicazione delle tariffe stabilite nel decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, e maggiorate del 25%.
Art. 5
#Comma 1
Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nel territorio di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni))
Art. 5-bis
#Comma 1
Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area; qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione, con detrazione del valore delle aree già occupate dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da ripetere sono corrisposti gli interessi legali.
Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente è assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i crediti di cui all'articolo 2770 del codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.
Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano già di proprietà dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.
I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno è stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello già occupato dal complesso immobiliare da trasferire.
Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme dell'articolo 17 del codice civile.
Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato))
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il piano di ricostruzione già adottato e in corso di approvazione lo consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6))
Art. 8
#Comma 1
I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo del genio civile risulti che la spesa relativa
Art. 9
#Comma 1
I comuni che abbiano subito danni
Art. 10
#Comma 1
Presso il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i provveditorati alle opere pubbliche, per i servizi di rispettiva competenza, vengono istituiti magazzini con mezzi e materiali per il pronto intervento in caso di pubblica calamità la cui dotazione sarà fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Per la costruzione, l'impianto e la prima dotazione dei magazzini è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 5 miliardi.
Art. 11
#Comma 1
Per gli interventi necessari a seguito
Gli enti interessati dovranno far pervenire le domande di intervento dello Stato, con la segnalazione dei danni subiti, ai competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.
Il ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta o con struttura o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche, o alle esigenze della tecnica moderna o della programmazione economica))
Art. 12
#Comma 1
I contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
I limiti indicati nel primo comma del citato articolo 7 non si applicano per la riparazione e la ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
Art. 13
#Comma 1
Ove lo sgombero dei fabbricati venisse disposto successivamente dall'autorità competente, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente, decorre dalla data dell'ordinanza di sgombero))
Art. 14
#Comma 1
Per la determinazione dell'indennizzo è assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso))
Art. 15
#Comma 1
Le spese relative gravano sugli stanziamenti per la esecuzione delle opere))
Art. 16
#Comma 1
A valere sulla somma di lire 49.000 milioni relativa all'anno finanziario 1969, sarà provveduto, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al ripristino ed alla riattivazione dei canali demaniali Cavour ed Elena, nonchè dei relativi influenti e defluenti: Il Ministro per il tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze))
Art. 17
#Comma 1
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, è elevata da lire 5.200 milioni a lire
Art. 18
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 per provvedere al ripristino delle opere di navigazione ricadenti nel territorio di competenza del Magistrato per il Po.
È autorizzata altresì la spesa di lire 500.000.000 per la riparazione, ricostruzione e sostituzione dei mezzi nautici e attrezzature del cantiere officina di Boretto, mediante contratti che possono essere stipulati anche a trattativa privata. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1968 e lire 250 milioni nell'anno finanziario 1969.
Art. 19
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna,
a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo.
Art. 20
#Comma 1
Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Art. 20-bis
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
1) lire
Per il ripristino o la sistemazione delle strade poderali e interpoderali, piano viabile, opere d'arte, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, gli interessati sono autorizzati dall'ispettorato provinciale per la agricoltura competente per territorio a provvedere direttamente con contributi fino ad un massimo di lire 600 mila per le strade interpoderali e di lire 300 mila per quelle poderali. A tale scopo il presidente del consorzio, ove questo sia legalmente costituito o un delegato degli utenti della strada interessata dovrà produrre apposita domanda in carta libera all'ispettorato provinciale per l'agricoltura con firma autenticata dal sindaco o da un pubblico ufficiale))
3) lire 2 miliardi per la concessione dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione di cui al quinto e sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 917.
Ai conduttori delle aziende agricole i cui terreni per effetto delle calamità verificatesi nell'autunno 1968 non abbiano potuto essere seminati nell'annata agraria 1968-69 con la conseguente perdita totale del reddito, oltre alla sovvenzione per la perdita delle anticipazioni colturali è concesso un indennizzo di 120.000 lire per ettaro))
Sono autorizzati, altresì, i seguenti limiti di impegno:
b) lire 1.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241))
Gli interventi
Art. 22
#Comma 1
I finanziamenti effettuati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075.
Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970.
Art. 23
#Comma 1
Il terzo ed il quarto comma dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituiti dai seguenti:
"La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli Istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avrà manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367".
Art. 24
#Comma 1
Art. 25
#Comma 1
Durante il periodo di preammortamento è concesso, a favore delle imprese mutuatarie, un contributo pari all'ammontare degli interessi con le modalità di cui all'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.
Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.
I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda))
Art. 26
#Comma 1
Art. 27
#Comma 1
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 31 dicembre
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 5.000 milioni al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.
Detto importo di lire 5.000 milioni sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno 1968 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1969.
Art. 29
#Comma 1
È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 55.000 milioni al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni ed integrazioni.
Detto importo di lire 55 miliardi sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1968 e 45 miliardi nell'anno 1969.
Art. 30
#Comma 1
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 3 miliardi.
Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Art. 31
#Comma 1
Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 1.500 milioni.
Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Art. 32
#Comma 1
Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 2 miliardi.
Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969.
Art. 33
#Comma 1
Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.
Qualora l'impresa danneggiata
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di L. 100.000.000, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 34
#Comma 1
Per le erogazioni di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa dell'attività delle piccole imprese commerciali ed artigiane, danneggiate
Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1969.
La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendenza di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.
Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Art. 35
#Comma 1
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere assegnata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1968 e di lire 3 miliardi nell'anno 1969.
Art. 36
#Comma 1
Per la sistemazione definitiva di impianti ferrotramviari danneggiati situati in zone comunque colpite da alluvioni, al fine di evitare il ripetersi di interruzioni o intralci al servizio ferrotramviario oppure di rendere possibile la sistemazione idraulica delle zone suddette, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare i contributi finanziari di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni in aumento all'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all'art. 69, primo comma, predetto, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della aviazione civile dell'anno 1968. - Gli importi relativi ai singoli impianti ferrotramviari saranno corrisposti con le modalità e prescrizioni stabilite con legge 14 giugno 1949, n. 410.
Art. 37
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 500 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi
Art. 38
#Comma 1
La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1967, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.
Analogo contributo, in relazione alle minori entrate derivanti dalle cause indicate al primo comma, per l'ultimo bimestre dell'anno 1966 e l'intero anno 1967, è concesso ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio tali comuni sono compresi. Sono conseguentemente abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 52 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione))
Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1969.
Art. 38-bis
#Comma 1
Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968 e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.
Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 38))
Art. 39
#Comma 1
È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:
Comma 2
integrazione dei bilanci degli enti comu-
nali di assistenza............................ 1.500 milioni
Comma 3
ni e alle province per eventi eccezionali
ed erogazioni per provvidenze contingenti...... 1.500 milioni
È autorizzata infine la spesa di lire 2.000 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:
Comma 4
tamento dei locali e dei relativi impian
ti per le forze di polizia.............. 600 milioni
Comma 5
lizia........................................... 400 "
Comma 6
diversi di assistenza - sussidi di assi-
stenza e contributi per provvidenze ecce-
zionali......................................... 500 "
Comma 7
con distribuzione di materiale vario............ 500 "
Art. 40
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:
alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;
alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti
Art. 41
#Comma 1
Art. 41-bis
#Comma 1
Art. 42
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968 e 1969 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 52.300 milioni e lire
I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dallo esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.
Art. 43
#Comma 1
Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 43-bis
#Comma 1
Art. 44
#Comma 1
Agli oneri di cui al precedente articolo 21, secondo comma, si provvederà, nell'anno finanziario 1969 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
A tutti gli altri oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
Art. 45
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Art. 46
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
- E. COLOMBO - PRETI
- GUI - MANCINI -
VALSECCHI - MARIOTTI -
TANASSI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 87. - GRECO