Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali
Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.
Art. 2
#Comma 1
È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'art. 1 relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1.
La sospensione del corso dei termini relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonchè i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata ad un mese dal 2 novembre 1968 e concerne esclusivamente l'estrazione del lotto ed i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 3 novembre 1968.
Art. 3
#Comma 1
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.
Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.
Art. 4
#Comma 1
La cifra di L. 10.000 di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata
Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.
Art. 5
#Comma 1
Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta
Art. 6
#Comma 1
La sospensione dei termini di cui al primo comma dell'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati ai sensi dello stesso articolo.
Art. 7
#Comma 1
I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il
Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1969. La rata di imposta scadente nel dicembre 1968 è compresa nella sospensione.
Art. 8
#Comma 1
Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1969, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.
Art. 8-bis
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.
Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.
Art. 10
#Comma 1
Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 7, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1969 e 1970, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative ai periodi di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.
Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale, nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1968.
In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1969, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente art. 7, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 e all'intero anno 1969.
Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.
Art. 11
#Comma 1
Sono esenti dall'imposta generale sulla entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere, delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, nonchè le importazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato dei materiali, delle materie prime e dei prodotti necessari alla ricostruzione della zona devastata e al ripristino delle scorte distrutte.
L'esenzione di cui sopra, a favore delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, è concessa dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969))
Art. 11-bis
#Comma 1
Per i soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'articolo 104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato))
Art. 12
#Comma 1
La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di
Art. 13
#Comma 1
Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.
Art. 14
#Comma 1
I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1970 per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.
Art. 15
#Comma 1
Ai lavoratori già occupati presso aziende situate nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per gli eventi calamitosi di cui allo stesso art. 1, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, prorogabili fino al massimo di 180 giorni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.
L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, semprechè non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'art. 32, lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva.
Art. 15-bis
#Comma 1
Con effetto dal primo gennaio 1969, agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane, con esclusione dei dirigenti, che siano sospesi dall'impiego in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al primo comma, è corrisposta un'indennità, ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione stessa e comunque non eccedente lire 200.000 mensili.
Il trattamento di cui al comma precedente con decorrenza dal 6 novembre 1968 è applicato, in caso di sospensione dal lavoro per le stesse cause di cui ai precedenti commi, anche agli apprendisti delle aziende industriali.
I datori di lavoro sono tenuti a versare, per ogni impiegato ammesso al trattamento previsto dal presente articolo, un contributo alla cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennità corrisposta.
Alla corresponsione dei trattamenti previsti dai precedenti commi provvede la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Detti trattamenti sono corrisposti per la durata di 3 mesi e possono essere prolungati per i periodi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Per le modalità di corresponsione dei trattamenti previsti dal presente articolo, nonchè di versamento del contributo posto a carico dei datori di lavoro di cui al comma quarto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869))
Art. 15-ter
#Comma 1
Agli invalidi ed ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di riversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.
Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato))
Art. 16
#Comma 1
Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, numero 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1, è corrisposto, a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo di lire 90.000.
Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.
Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi.
Art. 17
#Comma 1
Le gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15 e 16, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.
Art. 18
#Comma 1
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 è concessa la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1968 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 19 l'importo della rata sospesa dei ruoli anzidetti è riscosso con la rata di febbraio 1969.
Art. 19
#Comma 1
I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente alla rata di dicembre 1968.
Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.
Art. 20
#Comma 1
L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1.
Art. 21
#Comma 1
Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, a copertura della spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro))
Art. 22
#Comma 1
È altresì autorizzata la spesa di lire 300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso all'Ente nazionale risi, ai conduttori di aziende agricole, alle cooperative agricole e loro consorzi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque alluvionali))
Per il ripristino delle opere di bonifica e di bonifica montana nei territori colpiti dagli eventi calamitosi
La concessione, la liquidazione ed i pagamenti afferenti alle opere eseguite ai sensi del 1° comma dell'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono disposti, con le modalità di cui all'articolo 17 dello stesso decreto-legge n. 976, dall'ispettore agrario compartimentale o dall'ispettore regionale delle foreste, a seconda della rispettiva competenza.
Art. 23
#Comma 1
È concessa una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.
Art. 24
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968, per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, nonchè per sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.
Art. 25
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 3 mila milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dello interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:
Comma 2
È altresì autorizzata la spesa di lire
Art. 26
#Comma 1
Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1968 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.
Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750.000.000, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.
Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi
Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa allo obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Art. 27
#Comma 1
Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di lire 5.200 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.
Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del magistrato alle acque, il presidente del magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Ai fini del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1968, per l'acquisto di attrezzature mobili e fisse per radiotelecollegamenti.
I relativi contratti possono aver luogo anche a trattativa privata.
Art. 29
#Comma 1
Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni.
Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 per essere assegnata all'Azienda predetta.
Ai fini del presente articolo i capi compartimenti della viabilità e dell'A.N.A.S. sono autorizzati in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e all'art. 25, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema della economia.
Art. 30
#Comma 1
Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
Art. 31
#Comma 1
Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 32
#Comma 1
Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, sono elevati da lire 20 miliardi a lire 30 miliardi ciascuno i netti ricavi dei mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, negli anni 1969 e 1970, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
Il mutuo che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno 1968 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi del medesimo art. 3 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089, fino ad un ricavo netto di lire 20 miliardi, è destinato a copertura degli oneri previsti dal presente decreto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Art. 33
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
- REALE - MANCINI -
MARIUTTI - BRODOLINI -
RIPAMONTI - PRETI -
E. COLOMBO
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 86. - GRECO